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Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30

Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009

CAPO VII
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 36
- Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività(74)

Articolo abrogato con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art. 29.

Abrogato.
Art. 36 bis
1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell’ARPAT.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della Sito esternol. 132/2016 , promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attuazione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.
Art. 37
- Abrogazione
1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), è abrogata.
Art. 38
1. I contributi regionali di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta di cui all’articolo 13.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 119.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39

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Comma aggiunto conl.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Comma aggiunto con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 art. 14.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 72.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 73.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 74.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 76.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 26.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .

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Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 32.

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Comma aggiunto con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 33.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 34.

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Parola soppressa con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 36.

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Visto del preambolo inserito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 3 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 7 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 8 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 11 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 12 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 13 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 14 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 18 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 19 .

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Comma cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 20 .

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Articolo cosi sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 23 .

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Lettera così sostituita con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Parole così sostituite con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 24 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 26 .

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Articolo così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art. 28 .

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 43.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 45.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 47.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 66 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 67 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 67 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 68 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 69 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.