Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
CAPO VII
- Disposizioni finali e transitorie
Art. 36
- Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività(74)
Abrogato.
Art. 36 bis
- Informazione e comunicazione(75)
1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell’ARPAT.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della l. 132/2016 , promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attuazione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.
Art. 37
- Abrogazione
1. La legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), è abrogata.
Art. 38
- Norma finanziaria (17)
1. I contributi regionali di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a) e b), sono determinati annualmente con legge di bilancio, tenuto conto del costo delle attività istituzionali obbligatorie previste nella carta di cui all’articolo 13.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.