Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 8
- Attività di supporto tecnico-scientifico(51)
1. In coerenza con le funzioni di cui all’
articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016 , le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:
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a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi;
b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;
c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.
2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell’ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all’articolo 13.
3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell’ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell’ARPAT ai sensi dell’
articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
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4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti
della
l. 241/1990 , prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.
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Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.