Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 5
- Attività istituzionali dell’ ARPAT(47)
1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, delle province e della Città metropolitana di Firenze, (80)dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:
a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;
b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;
c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;
b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.
3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.