Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 4
- Definizioni(46)
1. Ai della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 132/2016 .
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:
a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ed all’ articolo 9 della l. 132/2016 ;
b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all’articolo 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;
c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all’articolo 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’ articolo 9, comma 2, della l. 132/2016 .
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.