Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 34
- Trattamento giuridico ed economico del personale
1. Al personale dell’ ARPAT si applica lo stato giuridico e il trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell’
articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall'
articolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio. (72)

Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.