Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 30
- Finanziamento dell’ ARPAT(70)
1. Le entrate dell’ ARPAT sono costituite da:
a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:
1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;
2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);
b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;
d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’ articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;
e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;
f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;
g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;
h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all' articolo 15, comma 5, della l. 132/2016 .
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.