Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 17
- Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ ARPAT(57)
1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.
2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) e comma 3, sono finanziate con i contributi integrativi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.
3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c).
4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall’articolo 18.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.