Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 11
- Attività istituzionali obbligatorie (54)
1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l. 132/2016 , le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della medesima l. 132/2016 .
2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 132/2016 , le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, distinte in:
a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);
b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):
a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;
b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell’articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all’articolo 10, comma 3.
4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.