Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
Art. 10
- Attività istituzionali connesse alla tutela della salute(53)
1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68, art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.