Legge regionale 22 giugno 2009, n. 30
Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).
Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 26 giugno 2009
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1- Oggetto della legge
Art. 2- Finalità e funzioni dell’ ARPAT
Art. 3- Natura dell’ ARPAT
Art. 4- Definizioni
Art. 5- Attività istituzionali dell’ ARPAT
Art. 6- Rapporti con altri enti pubblici
Art. 7- Attività di controllo ambientale
Art. 7 bis- Rete nazionale dei laboratori accreditati
Art. 8- Attività di supporto tecnico-scientifico
Art. 9- Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale
Art. 10- Attività istituzionali connesse alla tutela della salute
Art. 11- Attività istituzionali obbligatorie
Art. 12- Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati
Art. 13- Carta dei servizi e delle attività
Allegato A - Schema della carta dei servizi e delle attività (Articolo 13, comma 6)
Note del Redattore:
Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 63. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 13.
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 30, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.16 .
Articolo prima sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 31, ed ora così sostituito con l.r. 18 novembre 2019, n. 68 , art.17 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.