CAPO I
- Disposizioni generali
Art. 1
- Principi e finalità della legge
1. Per realizzare l’accoglienza solidale delle cittadine e dei cittadini stranieri, secondo i principi del pluralismo delle culture, del reciproco rispetto e dell’integrazione partecipe, di cui all’articolo 4 dello Statuto regionale ed in conformità alla Costituzione ed alle norme internazionali, la Regione Toscana detta norme ispirate ai principi di uguaglianza e pari opportunità per i cittadini stranieri che si trovano sul territorio regionale.
2. In particolare le politiche della Regione sono finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) la realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona;
b) la realizzazione di una società plurale e coesa, tale da favorire la valorizzazione delle culture di origine e delle tradizioni dei cittadini stranieri e contestualmente il rafforzamento, attraverso un processo di interazione, della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l’adempimento dei doveri individuali e collettivi;
c) l’istituzione di un sistema regionale che favorisca modalità condivise e partecipate di governo del fenomeno migratorio, anche in relazione al sistema del “welfare” e dello sviluppo locale;
d) la promozione della partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica e la valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e per la riduzione dei processi di isolamento e di chiusura comunicativa;
e) il contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e lo sviluppo di azioni positive volte all’inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti stranieri socialmente vulnerabili, quali in particolare le donne e i minori.
Art. 2
- Ambito soggettivo
1. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e gli apolidi, di seguito denominati cittadini stranieri, presenti sul territorio regionale ed in regola con le disposizioni sull’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale sono i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge.
2. Fermo restando quanto previsto dalla
legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), specifici interventi sono previsti anche a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale, nei limiti indicati dalla presente legge.
3. Per i cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo, “status” di rifugiato, protezione sussidiaria o ragioni umanitarie, sono previsti interventi specifici di assistenza e accoglienza in conformità alla legislazione statale, dell’Unione europea ed internazionale.
4. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli.