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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

INDICE

PREAMBOLO

chudere cartella
chudere cartella CAPO I - Principi generali
Art. 1- Oggetto
Art. 2- Principi ispiratori e finalità
Art. 3- Obiettivi
Art. 4- Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
chudere cartella TITOLO II - Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari
chudere cartella CAPO II- Formazione e attuazione degli atti dell’Unione europea
chudere cartella SEZIONE I - Formazione degli atti comunitari
Art. 5 - Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea
Art. 6- Sessione europea
chudere cartella SEZIONE II - Attuazione delle norme e atti comunitari
Art. 7- Legge europea regionale
Art. 8- Adeguamenti tecnici
Art. 8.1 - Recepimento degli atti dell’Unione europea
Art. 8 bis - Diffusione della cultura europea
chudere cartella CAPO III- Regione e Unione europea
chudere cartella SEZIONE I - Programma regionale di sviluppo
Art. 9- Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea
chudere cartella SEZIONE II- Notifiche all’Unione europea
Art. 10- Notifica dei regimi di aiuto
Art. 11- Notifica delle discipline per le attività di servizi
Art. 12- Notifica delle regole tecniche
Art. 13- Modalità delle notifiche
Art. 14- Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles
Art. 15- Personale
chudere cartella TITOLO III - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
chudere cartella CAPO IV - Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
Art. 16- Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace
Art. 17- Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
Art. 18- Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
Art. 19- Indirizzi del Consiglio Regionale
Art. 20- Trattative e stipulazione
Art. 21- Approvazione
Art. 22- Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
Art. 23- Funzioni del Consiglio regionale
Art. 24- Finalità delle attività di partenariato
Art. 25- Interventi di partenariato internazionale
Art. 26- Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
Art. 27- Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
chudere cartella CAPO V - Interventi a favore dei toscani nel mondo
Art. 28- Oggetto degli interventi
Art. 29- Destinatari degli interventi
Art. 30- Associazioni e gruppi di toscani nel mondo
Art. 31- Associazioni dei giovani toscani nel mondo
Art. 32- Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali
Art. 33- Giornata dei toscani nel mondo
Art. 34- Assemblea dei toscani nel mondo
Art. 35- Forum dei giovani toscani all'estero
Art. 36- Consiglio dei toscani nel mondo
Art. 36 bis - Consultazioni per via telematica
Art. 37- Regolamento
Art. 38- Coordinamenti di area geografica
Art. 39- Coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo
Art. 40- Rimborsi spese
Art. 41- Regime provvisorio
chudere cartella CAPO VI - Programmazione delle attività internazionali
Art. 42- Finalità del piano integrato delle attività internazionali
Art. 43 - Programmazione
Art. 44- Attuazione del piano integrato delle attività internazionali
Art. 45- Monitoraggio e valutazione
Art. 46- Azioni di iniziativa regionale
Art. 47- Progetti ed iniziative di soggetti terzi
Art. 48- Convenzione con enti locali
Art. 49- Coordinamento politico-istituzionale
Art. 50- Coordinamento tecnico-amministrativo
Art. 51- Sistema informativo delle attività internazionali
Art. 52- Attività di supporto
chudere cartella CAPO VII - Partecipazione
Art. 53- Finalità e strumenti
Art. 54- Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
chudere cartella CAPO VIII - Disposizioni finali
Art. 55- Norma transitoria
Art. 56- Abrogazioni
Art. 57- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 1/2006
Art. 58- Norma finanziaria

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.