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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009






PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.



Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo); (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.



Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;


considerato quanto segue:


1. Le novità introdotte a livello ordinamentale – il nuovo Sito esternotitolo V della Costituzione , e segnatamente l’articolo 117, la Sito esternol. 131/2003 (legge La Loggia), la l. 234/2012, (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

il nuovo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e l’accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo;


2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal Sito esternoterzo comma dell’articolo 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell’Unione Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l’esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L’Sito esternoarticolo 6 della l. 131/2003 e la l. 234/2012 (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell’esercizio delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali;


3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all’azione regionale attraverso una strumento legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;


4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall’attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell’Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all’estero con la istituzione della “Giornata dei toscani nel mondo” da tenersi con cadenza annuale; (67)

Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.



5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione; (67)

Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.



6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell’ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;


7.Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;


7 bis. Nell’ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Festa dell’Europa promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea; (113)

Punto inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 1



8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;


9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;


10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;


si approva la presente legge


CAPO I
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana:
a) alla Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );
b) alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). (66)

Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
e) attività in favore dei toscani all’estero. (69)

Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

Art. 2
- Principi ispiratori e finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene lo sviluppo dell’Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica; (61)

Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1.

b) promuove le attività di cooperazione internazionale dirette a contribuire alla realizzazione dello sviluppo sociale e sostenibile delle comunità; (70)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all’articolo 51.
Art. 3
- Obiettivi
1. Per disciplinare le attività di cui all’articolo 1, comma 2 (71)

Parole inserite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 5.

e nel rispetto dei principi sanciti dall’articolo 2, la presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;
b) favorire la cooperazione interregionale;
d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della società civile;
Art. 4
- Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.
TITOLO II
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione degli obblighi comunitari(73)

Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.

CAPO II
- Formazione e attuazione degli atti dell’Unione europea (74)

Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 6.

SEZIONE I
Art. 5
Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea(62)

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2.

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.
Art. 6
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.
2. Nell’ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell’Unione europea di cui all’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell’annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.
3. Nell’ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.
4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.
5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
SEZIONE II
Art. 7
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l’intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:
a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell’Unione europea;
b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell’Unione europea;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
Art. 8
- Adeguamenti tecnici
1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:
a) è data attuazione alle norme dell’Unione europea (78)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti europei (79)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

già recepite nell'ordinamento nazionale o regionale;
b) si provvede agli adempimenti amministrativi per l’attuazione di atti dell’Unione europea (78)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

.
Art. 8.1
Recepimento degli atti dell’Unione europea (81)

Articolo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 10.

1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della l. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. Le deliberazioni di cui all’articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell’Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.
Art. 8 bis
1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.
3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell’integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea.
3 bis. In occasione della celebrazione della Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell’integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell’identità europea fra i giovani. (114)

Commi inseriti con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2

3 bis 1. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 bis, il Consiglio regionale conferisce annualmente un premio, denominato “Premio di laurea David Sassoli”, per le migliori tesi di laurea riguardanti le tematiche di cui al presente articolo discusse presso le università degli studi della Toscana. (118)

Comma inserito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1.

3 ter. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con l’Ufficio di presidenza della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento del Premio di laurea David Sassoli di cui al comma 3 bis 1, degli eventi e delle ulteriori iniziative per la celebrazione della Festa dell’Europa. (119)

Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1.

CAPO III
SEZIONE I
Art. 9
- Programma regionale di sviluppo e politiche in sede europea(32)

Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 25.

Abrogato.
SEZIONE II
Art. 10
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull’Unione europea.
2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012.
Art. 11
- Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
Art. 12
- Notifica delle regole tecniche
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, (85)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
2. La notifica è effettuata unitamente:
a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;
b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.
3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’articolo 11.
Art. 13
- Modalità delle notifiche
1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all’obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:
a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.
SEZIONE III
Art. 14
- Ufficio di collegamento della Regione Toscana a Bruxelles (87)

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

1. La Regione, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell’Unione europea (88)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles.
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente:
a) svolge in particolare compiti di raccordo operativo e di assistenza tecnica a favore delle strutture regionali competenti per le attività di rilievo europeo (89)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

;
b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo (89)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. (40)

Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.

3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
5. Previa intesa, possono essere istituite sedi e strutture di collegamento con le istituzioni europee (89)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

comuni con le altre regioni e con le Province autonome di Trento e Bolzano, con altre regioni europee e reti interregionali europee. (41)

Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.

Art. 15
- Personale
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l’ufficio di collegamento di cui all’articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
2. L’indennità è corrisposta per un importo pari al 65 per cento (42)

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 9.

di quella spettante per analogo titolo e per analoga qualifica professionale al personale statale del Ministero degli Affari esteri in servizio preso le sedi di rappresentanza all'estero. (31)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.

2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti. (2)

Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.

TITOLO III
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace(90)

Titolo soppresso con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 16.

CAPO IV
Attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace (91)

Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 16.

Art. 16
- Principi in tema di attività di partenariato internazionale e promozione di una cultura di pace (92)

Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all’articolo 71, (93)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.
2. In particolare la Giunta regionale:
a) promuove (93)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

i gemellaggi tra istituzioni locali, favorendone l’evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;
b) promuove (93)

Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell’ambito dei programmi del Governo italiano e dell’Unione europea nonché dei programmi delle organizzazioni internazionali cui partecipa il Governo italiano;
c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l’unità e l’identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;
e) sostiene le attività promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;
f) conclude accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altro stato secondo quanto disciplinato dal presente capo (94)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

.
CAPO II
Art. 17
- Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell’Sito esternoarticolo 6, comma 1, della l. 131/2003 .
Art. 18
- Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, commi 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 131/2003 .
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.
Art. 19
- Indirizzi del Consiglio Regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 4 della presente legge.
1 bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni. Decorsi i termini senza che gli indirizzi siano stati formulati, la Giunta regionale procede in assenza degli indirizzi stessi.(96)

Parole aggiunte con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 19.

.(29)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 18.

Art. 20
- Trattative e stipulazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa.
2. Il Presidente della Giunta regionale:
a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’articolo 6, commi 2 e 3, Sito esternodella Sito esternol. 131/2003 ;
b) è l’organo titolare dei pieni poteri di firma conferiti per la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 6, comma 3, della l. 131/2003 ;
Art. 21
- Approvazione
1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 22
- Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L’atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.
Art. 23
- Funzioni del Consiglio regionale
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, in conformità all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale):
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(45)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 54.

La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza. (3)

Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.42.

Art. 24
- Finalità delle attività di partenariato
1. Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2 e 16 e sulla base della legislazione statale in materia, la Regione promuove e attua i progetti e le iniziative che favoriscono:(97)

Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell’Europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell’uomo.
Art. 25
- Interventi di partenariato internazionale
1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente.
3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.
4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.
Art. 26
- Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali(46)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.

per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.
4. La Giunta regionale dà conto degli interventi attuati ai sensi del presente articolo secondo quanto previsto dall’articolo 45.(47)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.

Art. 27
- Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Per l’anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell’articolo 43.
TITOLO IV
CAPO V
Interventi a favore dei toscani nel mondo(99)

Capo inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 21.

Art. 28
1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
b) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;
c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
d) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale negli stati di residenza;
e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione dei toscani nel mondo.
3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.
Art. 29
1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:
a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.
Art. 30
- Associazioni e gruppi di toscani nel mondo (9)

Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 4.

1. Agli effetti del presente capo (101)

Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

, sono riconosciute quali associazioni dei toscani nel mondo (10)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 4.

le associazioni costituite da almeno due anni che:
a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
c) abbiano svolto nei due anni precedenti un’attività documentata in favore delle collettività all’estero.
2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti;
c) provvede alla eventuale revoca del riconoscimento a seguito della perdita dei requisiti di cui al comma 1. (102)

Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

(11)

Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 4.

3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1. (103)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

3 ter. I presidenti delle associazioni comunicano alla competente struttura regionale, anche tramite il coordinamento di area geografica, l'avvenuta cessazione delle attività dell'associazione. (103)

Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

Art. 31
- Associazioni dei giovani toscani nel mondo (12)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 5.

1. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo (12)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 5.

, cui possono aderire soggetti di età non superiore a trentadue anni (12)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 5.

, sono riconosciute agli effetti della presente legge purché il numero degli associati di origine toscana non sia inferiore a dieci e sussistano i requisiti di cui all’articolo 30, comma 1, lettere b) e c).
2. Le associazioni dei giovani toscani nel mondo (12)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 5.

operano in autonomia nel rispetto dei propri statuti.
Art. 32
- Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali
1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al capo VI (104)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

della presente legge, per agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all’estero.
2. L’indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. I comuni informano gli aventi diritto dell’indennità prevista dal presente articolo contestualmente all’invio delle cartoline elettorali.
5. I comuni erogano l’indennità previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.
6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
Art. 33
1. E' istituita la Giornata dei toscani nel mondo (13)

Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9, art. 6.

, da tenersi annualmente in data proposta dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato esecutivo del Consiglio dei toscani nel mondo di cui all’articolo 36, comma 3 (105)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

.
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;
c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.
2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:
a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;
e) un componente designato d'intesa dalle organizzazioni sindacali e dagli istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero che hanno sede nel territorio toscano; (115)

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2.

f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;
g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.
2 bis. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 2, lettere d), e), ed f), le eventuali designazioni non sono valide. Il Consiglio toscani nel mondo è comunque validamente costituito. (116)

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2.

3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.
4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.
5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.
7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.
8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 36 bis
1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.
2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;
c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.
3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.
Art. 37
Abrogato.
Art. 38
1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:
a) Europa/Mediterraneo;
b) America del nord;
c) America del sud-ispanofona;
d) America del sud-lusofona;
e) Australia/sud Africa/Asia.
2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori;
b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.
3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento.
4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.
5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.
Art. 39
1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.
3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
CAPO VI
Art. 42
- Finalità del piano integrato delle attività internazionali(48)

Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 56.

Abrogato.
Art. 43
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. In particolare il PRS contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) le priorità geografiche e tematiche;
c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
Art. 44
Abrogato.
Art. 45
1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.
Art. 46
- Azioni di iniziativa regionale
1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
a) le aree geografiche di interesse;
b) gli ambiti prioritari di intervento;
c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
d) le attività di sostegno alla programmazione regionale.(51)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 59.

Art. 47
- Progetti ed iniziative di soggetti terzi
1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell’ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
e) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.(52)

Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 60.

Art. 48
- Convenzione con enti locali
1. Nelle materie di cui al capo IV (108)

Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

della presente legge, la Regione può, attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione, attribuire agli enti locali la gestione delle attività legate alla erogazione dei contributi di cui all’articolo 47, comma 2.
Art. 49
- Coordinamento politico-istituzionale
1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:
a) verifica la realizzazione delle attività ed iniziative previste dagli strumenti di programmazione regionale di cui all’articolo 43 (54)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 61.

, ai fini del processo (54)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 61.

di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 45;
c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.
Art. 50
- Coordinamento tecnico-amministrativo
1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.
2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:
b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 43 (57)

Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 62.

ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall’Unione europea;
c) assicurare la valutazione dell’effettivo impatto, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.
Art. 51
- Sistema informativo delle attività internazionali
1. All’interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
Art. 52
- Attività di supporto
1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico- amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.
CAPO VII
Art. 53
- Finalità e strumenti
1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della l.r. 1/2015, (39)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 29.

garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di:
a) verificare orientamenti ed indirizzi d’azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;
b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;
c) raccordare ed integrare le attività svolte;
d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;
e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.
2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale. (59)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 64.

Art. 54
- Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
1. Ai sensi dell’articoli 6, comma 7, Sito esternodella Sito esternol. 131/2003 , gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.
CAPO VIII
Art. 55
Abrogato.
Art. 56
- Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, sono abrogate:
a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari);
b) legge regionale 29 novembre 1996, n. 91 (Notifica alla commissione U.E. delle proposte inerenti regimi di aiuti “art. 93, par. 3 Trattato istitutivo della CEE”).
c) legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace);
d) legge regionale 28 aprile 1998, n. 24 (Istituzione dell’Ufficio di collegamento delle Regione Toscana a Bruxelles);
e) legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale);
f) legge regionale 9 aprile 1999, n. 19 (Interventi in favore dei Toscani all’estero), fatto salvo quanto disposto al comma 2;
g) legge regionale 4 agosto 2003, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 9 aprile 1999, n.19 ), fatto salvo quanto disposto al comma 2;
h) articoli 21 e 22 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 61 (Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49; 18 novembre 1994, n. 88; 30 luglio 1997, n. 55; 23 marzo 1999, n. 17).
2. Fino alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero successiva all’entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis della l.r. 19/1999 .
Art. 57
1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.
”.
Art. 58
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all’articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:
a) UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
b) UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Agli oneri di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell’ambito della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale.
3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22. (111)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.

3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00. (111)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.

3. quater. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio. (111)

Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.

4. Agli oneri derivanti dai restanti interventi si fa fronte con le risorse che saranno individuate, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. (60)

Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 65.


Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.