CAPO I
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 70 e 71 dello Statuto, adegua l’ordinamento della Regione Toscana:
2. Nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, la presente legge disciplina le attività europee e di rilievo internazionale della Regione in materia di:
a) partecipazione al processo di formazione degli atti dell’Unione europea e di attuazione degli obblighi europei;
b) sottoscrizione di accordi con stati ed intese con enti territoriali interni ad altri stati;
c) adesione alle associazioni internazionali di regioni, partecipazione alle forme di collegamento, rapporti con organismi internazionali, scambi di esperienze e conoscenze con amministrazioni regionali e stati esteri, predisposizione di missioni ed eventi;
d) cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
Art. 2
- Principi ispiratori e finalità
1. La Regione Toscana, nel rispetto delle leggi statali:
a) promuove e sostiene lo sviluppo dell’Unione europea e delle sue istituzioni in senso democratico potenziandone la finalità sociale e, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e, nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e il godimento dei diritti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza, di solidarietà sociale e di partecipazione democratica;
(61) Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1.
c) riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli ed opera per affermarlo attraverso il dialogo e la riconciliazione;
d) riconosce nel rapporto con i toscani all’estero, le loro famiglie, i discendenti e le loro comunità, un valore fondamentale da sostenere e sviluppare attraverso idonei interventi per favorire la loro promozione ed una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi che li ospitano;
e) opera al fine di instaurare costanti rapporti di collaborazione con regioni, anche di paesi esteri, finalizzati allo sviluppo della promozione economica;
f) assicura leale collaborazione e scambio di informazioni con gli organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Nell’attuazione della presente legge, la Regione opera in base al principio dell’integrazione delle informazioni e delle risorse attinenti i diversi interventi di rilievo internazionale in cui essa è coinvolta direttamente, nonché delle iniziative degli enti locali e della società civile, anche mediante il sistema informativo delle attività internazionali di cui all’articolo 51.
Art. 3
- Obiettivi
a) rafforzare ed intensificare la proiezione esterna della Regione attraverso attività internazionali di promozione territoriale;
b) favorire la cooperazione interregionale;
d) garantire il coinvolgimento e l’integrazione degli enti locali e della società civile;
Art. 4
- Poteri di indirizzo del Consiglio regionale
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto, il Consiglio regionale orienta le attività di cui alla presente legge, oltre che con l’esercizio delle competenze ivi previste, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale.
TITOLO II
CAPO II
SEZIONE I
Art. 5
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.
Art. 6
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.
2. Nell’ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell’Unione europea di cui all’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell’annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.
3. Nell’ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.
4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.
5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
SEZIONE II
Art. 7
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dà immediata attuazione alle direttive europee.
2. La Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta periodicamente al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante nel titolo l’intestazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3. Il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea è assicurato dalla legge europea regionale, mediante disposizioni:
a) attuative ed applicative delle direttive e degli atti dell’Unione europea;
b) modificative o abrogative di disposizioni legislative regionali in contrasto con norme o atti dell’Unione europea;
c) applicative delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti del Consiglio o della Commissione europea che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
d) ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.
4. La relazione di accompagnamento alla legge europea, in particolare:
a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
Art. 8
- Adeguamenti tecnici
1. Nelle materie di competenza regionale, con deliberazioni della Giunta regionale:
Art. 8.1
1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della l. 234/2012, tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. Le deliberazioni di cui all’articolo 8, comma 1, quando attuative di direttive dell’Unione europea, sono trasmesse anche al Consiglio regionale.
Art. 8 bis
1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia del processo di integrazione europea.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione di una cultura europeista di pace, democratica e sociale, anche in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.
3. Tra le attività promosse dal Consiglio regionale, specifica attenzione è rivolta alle iniziative dirette a promuovere e rafforzare, soprattutto tra i più giovani ed in ambito scolastico ed universitario, la conoscenza della storia dell’integrazione europea, a partire dalle basi ideali cui ha contribuito in modo rilevante il Manifesto di Ventotene, della cultura europea e dei valori comuni europei tra la cittadinanza, nonché delle opportunità offerte dai programmi dell’Unione europea.
3 bis. In occasione della celebrazione della Festa dell’Europa, che ricorre il 9 maggio di ogni anno, il Consiglio regionale organizza eventi e promuove iniziative di studio, ricerca, scambio di esperienze, informazione e divulgazione, volte alla promozione dell’integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell’Unione Europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell’identità europea fra i giovani. (114) Commi inseriti con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2
3 bis 1. Nell’ambito delle iniziative di cui al comma 3 bis, il Consiglio regionale conferisce annualmente un premio, denominato “Premio di laurea David Sassoli”, per le migliori tesi di laurea riguardanti le tematiche di cui al presente articolo discusse presso le università degli studi della Toscana. (118) Comma inserito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1.
CAPO III
SEZIONE I
Art. 9
Abrogato.
SEZIONE II
Art. 10
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti diretti a istituire o modificare regimi di aiuto, nei casi previsti dal Trattato sull’Unione europea.
2. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, la Giunta regionale trasmette le relative informazioni al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012.
Art. 11
- Notifica delle discipline per le attività di servizi
1. La Regione notifica alla Commissione dell’Unione europea le proposte di legge, di regolamento e di atto amministrativo che subordinano l’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006.
Art. 12
- Notifica delle regole tecniche
1. La Regione notifica alla Commissione dell'Unione europea le proposte di atti che stabiliscono regole tecniche nelle materie di competenza regionale ai sensi della
direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, (85) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.
relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.
2. La notifica è effettuata unitamente:
a) ad un’esposizione sintetica dei motivi che rendono necessario adottare la regola tecnica, salvo risultino già dalla proposta di atto e dalla relativa motivazione;
b) al testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali che attengono direttamente alla questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la proposta di atto che stabilisce regole tecniche.
3. Quando le regole tecniche di cui al presente articolo concernono requisiti di cui al paragrafo 2 della direttiva 2006/123/CE, la loro notifica soddisfa anche l’obbligo di notifica inerente a tale direttiva di cui all’articolo 11.
Art. 13
- Modalità delle notifiche
1. Il Presidente della Giunta regionale adempie all’obbligo delle notifiche di cui agli articoli 10, 11 e 12 secondo le seguenti modalità:
a) le proposte di iniziativa della Giunta regionale sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della Giunta stessa;
b) le proposte di iniziativa consiliare o popolare sono notificate immediatamente dopo la comunicazione al Presidente della Giunta regionale, da effettuarsi a cura del Presidente del Consiglio regionale, dell’inserimento delle medesime all’ordine del giorno della commissione consiliare competente.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì a comunicare alla Commissione dell’Unione europea le modifiche eventualmente apportate al testo delle proposte già notificate nel corso del procedimento di esame e approvazione delle stesse.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, anche su indicazione dei presidenti di commissione, comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le modifiche di cui al comma 2.
SEZIONE III
Art. 14
2. L’ufficio di cui al comma 1, nell’ambito delle competenze regionali e secondo le modalità previste dall’ordinamento vigente:
b) può altresì svolgere attività di sostegno ed informazione a favore degli enti locali della Toscana, nonché delle imprese toscane e di altri soggetti pubblici o privati che svolgono in ambito europeo (89) Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.
attività a favore della Regione Toscana, anche tramite la messa a disposizione di locali nell'ambito dell’ufficio di Bruxelles e delle relative dotazioni, con le modalità di cui alla legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”), e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 “Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana”), sulla base di appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale. (40) Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12, art. 8.
3. La Giunta regionale provvede a costituire la struttura organizzativa dell’ufficio e a definirne le attribuzioni in conformità alla normativa sulle strutture regionali.
4. Al fine di garantire un adeguato supporto operativo all’ufficio di collegamento e, in particolare, allo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 2, comprese l’organizzazione e l’attuazione delle correlate iniziative e la realizzazione di attività di ricerca, di studio e di elaborazione progettuale, la Regione, nel rispetto della normativa vigente, può convenzionarsi con soggetti pubblici dotati della necessaria esperienza operativa nel settore.
Art. 15
- Personale
1. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, al personale regionale assegnato ed in servizio presso l’ufficio di collegamento di cui all’articolo 14 è corrisposta una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all’estero.
2 bis. Al personale assegnato ed in servizio presso l'ufficio di collegamento sono corrisposti altresì:
a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;
b) se di categoria, i compensi di produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL del personale non dirigente dell'1.4.1999, se spettanti. (2) Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 58.
TITOLO III
CAPO IV
Art. 16
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell’esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, persegue le finalità di cui all’articolo 71,
(93) Parole soppresse con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.
, dello Statuto mediante forme di collaborazione, interazione e scambio con stati e loro enti territoriali interni, associazioni e forme di collegamento internazionali, nei modi e con gli strumenti di cui al presente titolo.
2. In particolare la Giunta regionale:
c) favorisce le attività di ricerca e gli scambi di informazioni nonché le attività di divulgazione volti a promuovere l’unità e l’identità europea e la partecipazione ai processi istituzionali a tutti i livelli;
d) promuove attività di mero rilievo internazionale attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze sulle attività normative, le visite di cortesia, la partecipazione a manifestazioni per il progresso culturale ed economico in ambito locale;
e) sostiene le attività promozionali all’estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale;
CAPO II
Art. 17
- Attuazione ed esecuzione di accordi internazionali ratificati
1. La Giunta regionale promuove, nelle materie di competenza regionale, l’attuazione e l’esecuzione degli accordi internazionali ratificati, nel rispetto dell’
articolo 6, comma 1, della l. 131/2003 .
Art. 18
- Intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, conclude intese con enti territoriali interni ad altri stati e accordi con stati, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 6, commi 2 e 3,
della
l. 131/2003 .
2. Soltanto gli accordi e le intese sottoscritti secondo le procedure di cui agli articoli 19, 20, 21 hanno effetti giuridici vincolanti per la Regione.
Art. 19
- Indirizzi del Consiglio Regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale informa preventivamente il Consiglio regionale in tema di accordi con stati o intese con enti territoriali interni ad altri stati per l’espressione di eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello Statuto e dell’articolo 4 della presente legge.
Art. 20
- Trattative e stipulazione
1. Il Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, un assessore, procede alla definizione dei contenuti dell’accordo o dell’intesa.
2. Il Presidente della Giunta regionale:
a) attiva le procedure per gli adempimenti dell’articolo 6, commi 2 e 3,
della
l. 131/2003 ;
Art. 21
- Approvazione
1. Gli accordi con gli stati e le intese con enti territoriali interni ad altri stati sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.
Art. 22
- Partecipazione alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali
1. La Regione, per rafforzare i propri legami internazionali, partecipa alle forme di collegamento ed alle associazioni europee ed internazionali.
2. La Regione collabora e partecipa altresì alle attività delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando coinvolgono governi regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione annuale programma la partecipazione alle forme di collegamento e alle associazioni di cui al comma 1 nonché alle attività di cui al comma 2, trasmettendo tempestivamente sia la deliberazione che gli atti di adesione al Consiglio regionale.
4. L’atto di adesione è sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o, su sua delega, da un assessore; il pagamento di eventuali oneri sia per l’adesione che per la conferma periodica della stessa è disposto con atto dirigenziale.
Art. 23
- Funzioni del Consiglio regionale
a) partecipa alle forme di collegamento e alle associazioni europee e internazionali tra assemblee elettive o comunque concernenti i propri compiti istituzionali;
b) attiva rapporti di collaborazione con assemblee elettive di enti territoriali e con istituti universitari e organismi scientifici stranieri al fine di promuovere collaborazioni nell’ambito delle attività di competenza, rafforzare legami e favorire gli scambi di conoscenze e informazioni.
2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale le deliberazioni di cui al comma 1.
3. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può proporre alla Giunta regionale l’attivazione di rapporti e relazioni internazionali, compresi accordi con stati e intese con enti territoriali interni ad altri stati.
3 bis. Il Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può approvare progetti d’intervento nelle materie di cui alla presente legge da finanziare con risorse del proprio bilancio, in coerenza con quanto previsto dagli strumenti della programmazione di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).(45) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 54.
La deliberazione dell’Ufficio di presidenza è comunicata alla Giunta regionale che assicura gli adempimenti attuativi, d’intesa con lo stesso Ufficio di presidenza. (3) Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75, art.42.
Art. 24
- Finalità delle attività di partenariato
a) la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea;
b) la collaborazione e il partenariato con i popoli e le istituzioni dell’Europa e degli altri continenti;
c) la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;
d) la cooperazione umanitaria e di emergenza;
e) la promozione di una cultura ispirata alla pace, alla riconciliazione tra i popoli ed alla affermazione dei diritti dell’uomo.
Art. 25
- Interventi di partenariato internazionale
1. Gli interventi di partenariato internazionale della Regione sono svolti nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato e nell’ambito dei programmi del Governo o delle organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia.
2. La Regione in particolare indirizza il suo intervento al supporto delle azioni che valorizzano le risorse dell’area geografica di intervento e quindi contribuiscono ai processi di sviluppo endogeno, compresi il riequilibrio delle disuguaglianze sociali, la promozione e la valorizzazione della condizione femminile e la protezione dell’ambiente.
3. La Regione realizza i propri interventi di partenariato internazionale perseguendo la più ampia integrazione tra i settori e le tematiche coinvolti.
4. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione internazionale di tutti i soggetti della società civile toscana.
Art. 26
- Concorso regionale ad interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato
1. La Regione può destinare parte delle risorse regionali del bilancio di previsione dedicate alle relazioni internazionali(46) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 55.
per eventuali contributi regionali agli interventi di emergenza promossi o partecipati dallo Stato che possono essere determinati da conflitti bellici ed etnici, catastrofi naturali, pandemie e situazioni eccezionali di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. Gli interventi di emergenza sono disposti con atto della Giunta regionale comunicato al Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale può deliberare il concorso agli interventi di emergenza con risorse del proprio bilancio.
Art. 27
- Interventi per la promozione di una cultura di pace e tutela dei diritti umani
1. Al fine di promuovere la cultura della pace ed il riconoscimento dei diritti umani, la Regione contribuisce al sostegno di azioni a carattere educativo e di aggiornamento del personale docente promosse dagli istituti scolastici nonché al sostegno di idonee iniziative e attività culturali promosse da associazioni impegnate sui temi della cultura della pace e dei diritti umani.
2. Per l’anniversario della approvazione della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvenuta il 10 dicembre 1948, la Regione organizza eventi ed iniziative volte a ricordarne il significato per la pace e i diritti umani e sostiene iniziative promosse in merito da associazioni di carattere culturale.
3. Le iniziative di cui al presente articolo sono programmate ai sensi dell’articolo 43.
TITOLO IV
CAPO V
Art. 28
1. La Regione attua, promuove e sostiene, nel rispetto della legislazione statale:
a) iniziative all’estero dirette alla diffusione della conoscenza della lingua italiana e del patrimonio storico e sociale della Toscana;
b) attività d’informazione sulla realtà regionale e sulla legislazione nazionale e regionale concernente i cittadini toscani residenti all’estero;
c) iniziative formative, in particolare per i giovani di origine toscana;
d) iniziative all’estero dirette a favorire l’integrazione culturale negli stati di residenza;
e) il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all'estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei paesi nei quali essi risiedono in permanenza o soggiornano temporaneamente, attraverso la creazione di una rete di toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.
2. La Regione promuove altresì le attività di ricerca sull’emigrazione dei toscani nel mondo.
3. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini toscani all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.
Art. 29
1. Sono destinatari degli interventi di cui al presente capo:
a) le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
b) le associazioni dei giovani toscani nel mondo ed i relativi coordinamenti;
c) le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni che per statuto svolgono attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
d) i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all'estero per motivi di studio o lavoro, che contribuiscono alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 28, comma 1, lettere d) ed e).
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera d), si intende per temporanea residenza all'estero la residenza adeguatamente documentabile, di durata non inferiore a tre mesi.
Art. 30
a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di cui la maggioranza di origine toscana;
b) operino sulla base di uno statuto improntato a criteri democratici che preveda la pubblicità delle deliberazioni;
c) abbiano svolto nei due anni precedenti un’attività documentata in favore delle collettività all’estero.
2. Se nell'area di riferimento non vi sono associazioni con i requisiti di cui al comma 1, lettera a), possono essere riconosciute associazioni o gruppi con almeno venti associati di origine toscana, anche inseriti in altre organizzazioni, costituite nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).
3. La Giunta regionale, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti:
a) riconosce le associazioni ed i gruppi;
b) accerta l’eventuale perdita dei requisiti prescritti;
3 bis. Ai fini del comma 3, i coordinatori di area geografica di cui all'articolo 38 informano la competente struttura regionale in ordine a eventi relativi alle associazioni operanti nell'area di riferimento rilevanti per la verifica della sussistenza dei requisiti del comma 1. (103) Comma aggiunto con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.
Art. 31
Art. 32
- Interventi specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali regionali
1. La Regione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui al
capo VI (104) Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.
della presente legge, per agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale, dispone la corresponsione di un’indennità forfettaria a titolo di rimborso spese in favore dei cittadini toscani residenti all’estero.
2. L’indennità di cui al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale nella misura di:
a) 103 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi europei;
b) 206 euro in favore dei cittadini toscani provenienti dai paesi extraeuropei.
3. Eventuali adeguamenti degli importi indicati al comma 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale sulla base degli indici nazionali del costo della vita determinati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. I comuni informano gli aventi diritto dell’indennità prevista dal presente articolo contestualmente all’invio delle cartoline elettorali.
5. I comuni erogano l’indennità previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di voto.
6. La Giunta regionale provvede al rimborso delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
Art. 33
Art. 34
Abrogato.
Art. 35
Abrogato.
Art. 36
1. La Regione, al fine di garantire la più ampia partecipazione dei toscani nel mondo alla definizione degli interventi che li riguardano, istituisce il Consiglio dei toscani nel mondo, che svolge le seguenti funzioni:
a) partecipazione alla definizione delle norme regionali che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) partecipazione alla definizione degli interventi a favore dei destinatari di cui all'articolo 29;
c) proposta in ordine agli interventi della Regione che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo.
2. Del Consiglio dei toscani nel mondo fanno parte:
a) l'assessore della Giunta regionale competente in materia o suo delegato;
b) un consigliere designato dal Consiglio regionale;
c) i cinque coordinatori dei coordinamenti di area geografica di cui all'articolo 38;
d) un componente designato d'intesa dalle associazioni di toscani nel mondo che hanno sede nel territorio toscano;
f) un componente designato d'intesa dalle associazioni rappresentative delle categorie economiche operanti in Toscana;
g) un componente designato dall'Università per stranieri di Siena.
3. Il Consiglio dei toscani nel mondo nel corso della prima seduta elegge un Comitato esecutivo con funzioni di coordinamento delle attività.
4. Il Comitato esecutivo elegge al suo interno un Presidente che presiede anche il Consiglio dei toscani nel mondo.
5. Il Consiglio dei toscani nel mondo si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce altresì in seduta straordinaria qualora lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio dei toscani nel mondo adotta un proprio regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento e la formazione e il funzionamento del Comitato esecutivo.
7. Il Consiglio dei toscani nel mondo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e rimane in carica per la durata della legislatura.
8. Ai componenti del Consiglio dei toscani nel mondo è riconosciuto, per la partecipazione alla seduta ordinaria annuale del Consiglio stesso, il rimborso delle spese, nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 36 bis
1. La Regione, al fine di valorizzare l'apporto dei toscani nel mondo, intesi come singoli o nelle associazioni di cui fanno parte, e di istituire un canale di comunicazione sui temi che li riguardano, attiva modalità telematiche di consultazione, tramite piattaforma online.
2. La consultazione in modalità telematica dei toscani nel mondo è attivata con le seguenti finalità:
a) consentire la partecipazione alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie;
b) effettuare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo;
c) garantire interazione e mantenimento del dialogo con organi istituzionali della Regione e tra le stesse associazioni.
3. Le modalità telematiche della consultazione sono disciplinate con atto del dirigente competente.
Art. 37
Abrogato.
Art. 38
1. Agli effetti del presente capo sono individuate le seguenti aree geografiche omogenee:
c) America del sud-ispanofona;
d) America del sud-lusofona;
e) Australia/sud Africa/Asia.
2. La Giunta regionale riconosce i coordinamenti di aree geografiche omogenee quali organismi intermedi con il compito di:
a) eleggere i propri coordinatori;
b) promuovere, coordinare e gestire le iniziative e le attività delle associazioni e dei gruppi operanti nell’area di riferimento, incluse le attività di cui all'articolo 28;
c) promuovere la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo.
3. Il coordinamento di area geografica è composto dai presidenti, o loro delegati, di almeno due associazioni riconosciute che operano nell’area di riferimento.
4. Ogni coordinamento elegge un coordinatore che lo presiede e interagisce con gli uffici regionali tramite modalità telematica per formulare proposte in ordine agli interventi che coinvolgono le associazioni dei toscani nel mondo e per partecipare alla definizione delle norme che riguardano i cittadini toscani nel mondo e le loro famiglie.
5. Ogni coordinamento è dotato di uno statuto che garantisce criteri di gestione democratica dell’organismo e di pubblicità dei suoi atti. Lo statuto è approvato e sottoscritto dai presidenti delle associazioni di cui all’articolo 30 comprese nell’area di riferimento, o da loro delegati.
6. La Giunta regionale revoca il riconoscimento nel caso di violazione dello Statuto o del venir meno del numero minimo di due associazioni previsto dal comma 3.
Art. 39
1. Il coordinamento di area geografica dei giovani toscani nel mondo è composto dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute che operano nell’area di riferimento.
2. I coordinamenti di area geografica dei giovani sono riconosciuti dalla Giunta regionale con il compito di:
a) promuovere, coordinare e gestire, in collaborazione con la competente struttura regionale, le iniziative e le attività delle associazioni dei giovani operanti nell'area di riferimento;
b) promuovere la costituzione di nuove associazioni di giovani;
c) curare i rapporti con il Consiglio dei toscani nel mondo.
3. Ai coordinamenti di area geografica dei giovani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38, commi 4, 5 e 6.
Art. 40
Abrogato.
Art. 41
Abrogato.
CAPO VI
Art. 42
Abrogato.
Art. 43
1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2015 stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di attività europee e di rilievo internazionale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi.
2. In particolare il PRS contiene:
a) gli indirizzi per il coordinamento delle attività di rilievo internazionale condotte dalla Regione nei diversi settori di intervento;
b) le priorità geografiche e tematiche;
c) le priorità nell’ambito delle quali definire le azioni di iniziativa regionale di cui all’articolo 46.
3. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 definisce le priorità programmatiche per l’anno successivo e, in fase di nota di aggiornamento di cui all'articolo 9 della l.r.1/2015, individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale con deliberazione attua gli interventi previsti dal DEFR.
Art. 44
Abrogato.
Art. 45
1. Gli interventi della Regione in materia di attività europee e di rilievo internazionale attuati ai sensi dell’articolo 43 sono sottoposti ai processi di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 22, comma 2, della l.r. 1/2015.
Art. 46
- Azioni di iniziativa regionale
1. Le azioni di iniziativa regionale sono gli strumenti con i quali la Regione svolge attività direttamente funzionali ai propri obiettivi e interessi.
2. Ai fini di cui al comma 1, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, la Giunta regionale specifica:
a) le aree geografiche di interesse;
b) gli ambiti prioritari di intervento;
c) le tipologie dei destinatari degli interventi;
Art. 47
- Progetti ed iniziative di soggetti terzi
1. La Regione favorisce lo sviluppo della progettualità integrata a livello territoriale ed il coordinamento dei soggetti operanti nell’ambito delle attività di rilievo internazionale.
2. La Giunta regionale può erogare contributi a favore di progetti e iniziative presentate da soggetti terzi ed elaborati in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione fissati nel PRS e nel DEFR. A tal fine, con deliberazione in conformità a quanto previsto dall’articolo 43, comma 4, specifica:
a) gli ambiti di intervento rispetto ai quali è possibile presentare proposte progettuali da parte di soggetti esterni all’amministrazione pubblica;
b) le tipologie degli interventi, dei soggetti realizzatori e dei destinatari degli interventi;
c) le modalità di presentazione delle proposte;
d) le modalità di valutazione preventiva degli interventi che si intendono realizzare e di verifica dei risultati degli stessi nonché di redazione ed utilizzazione della graduatoria;
Art. 48
- Convenzione con enti locali
Art. 49
- Coordinamento politico-istituzionale
1. Il coordinamento politico-istituzionale è assicurato dalla Giunta regionale che:
c) promuove la più ampia ed efficace partecipazione delle parti economiche e sociali interessate alla gestione ed attuazione delle politiche internazionali.
Art. 50
- Coordinamento tecnico-amministrativo
1. Il coordinamento tecnico-amministrativo è assicurato dal Comitato tecnico di direzione di cui all’
articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale), con la partecipazione delle strutture regionali il cui apporto risulti di volta in volta necessario in relazione ad esigenze di più completa ed organica funzionalità.
2. Il coordinamento tecnico-amministrativo ha lo scopo di:
b) assicurare il monitoraggio sull’attuazione
degli interventi previsti ai sensi dell’articolo 43 (57) Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 62.
ed in particolare promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare l'integrale, tempestiva ed efficace utilizzazione dei fondi comunitari e il rispetto delle procedure di verifica e controllo richiesti dall’Unione europea;
c) assicurare la valutazione dell’effettivo impatto, dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di rilievo internazionale della Regione.
Art. 51
- Sistema informativo delle attività internazionali
1. All’interno del sistema informativo regionale la Regione fornisce un adeguato supporto analitico al sistema della programmazione di cui al presente titolo, coordina e diffonde le informazioni relative alle attività di cui alla presente legge tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso un sistema informativo delle attività internazionali e della pace.
2. Le regole tecniche per l'attuazione del sistema informativo di cui al comma 1 sono fissate in apposito atto della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo, acquisito il parere delle strutture competenti in materia di attività internazionali e di informazione istituzionale.
Art. 52
- Attività di supporto
1. Le strutture competenti della direzione generale della Presidenza svolgono le attività amministrative di supporto alla Giunta regionale e connesse al coordinamento tecnico- amministrativo di cui agli articoli 50 e 51.
CAPO VII
Art. 53
- Finalità e strumenti
a) verificare orientamenti ed indirizzi d’azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;
b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;
c) raccordare ed integrare le attività svolte;
d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;
e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.
2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale. (59) Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 64.
Art. 54
- Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
1. Ai sensi dell’articoli 6, comma 7,
della
l. 131/2003 , gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.
CAPO VIII
Art. 55
Abrogato.
Art. 56
- Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, sono abrogate:
a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari);
2. Fino alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero successiva all’entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis
della l.r. 19/1999 .
Art. 57
1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:
“
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.
”.
Art. 58
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all’articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:
a) UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
b) UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Agli oneri di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell’ambito della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale.
3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22. (111) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.
3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00. (111) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.