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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009






PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Sito esternolegge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea); (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.



Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo); (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.



Vista la sentenza della Corte costituzionale del 14 maggio 2008, n. 131;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2008;


considerato quanto segue:


1. Le novità introdotte a livello ordinamentale – il nuovo Sito esternotitolo V della Costituzione , e segnatamente l’articolo 117, la Sito esternol. 131/2003 (legge La Loggia), la l. 234/2012, (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

il nuovo Statuto della Regione Toscana, in particolare gli articoli 11, 70 e 71 – e l’accresciuto ruolo delle regioni nello scenario internazionale richiedono una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale attraverso il quale la Regione esercita le sue attività di rilievo internazionale ed europeo;


2. Nel ridefinire a livello normativo la disciplina di tali attività, la Regione esercita una potestà di tipo concorrente, introdotta in particolare dal Sito esternoterzo comma dell’articolo 117 della Costituzione (in materia di rapporti internazionali e con l’Unione europea e in materia di commercio estero). Lo stesso articolo della Costituzione prevede inoltre la partecipazione delle regioni alla fase sia di formazione che di attuazione degli atti dell’Unione Europea (quinto comma) nonché la competenza regionale a concludere accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato (nono comma), condizionando comunque l’esercizio di tali competenze al rispetto della legislazione statale. L’Sito esternoarticolo 6 della l. 131/2003 e la l. 234/2012 (65)

Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

hanno dato attuazione alle predette disposizioni costituzionali indicando le procedure e gli adempimenti che devono essere seguiti dalle regioni nell’esercizio delle proprie competenze in materia d rapporti internazionali;


3. Gli obiettivi che la legge persegue sono quelli di adeguare la normativa al nuovo contesto ordinamentale e di assicurare maggiore efficacia all’azione regionale attraverso una strumento legislativo unico – vengono infatti abrogate, fatta eccezione per la normativa regionale in materia di promozione economica, le leggi regionali che disciplinavano le singole materie, – e la ridefinizione degli strumenti e delle procedure attraverso i quali la Regione esercita le attività indicate dalla legge;


4. In tale quadro particolare importanza è rivestita dalla formazione degli atti europei e dall’attuazione degli stessi con la previsione di una legge europea regionale a carattere periodico e delle modalità di recepimento degli atti dell’Unione europea. A tale fine appare importante sul piano istituzionale istituire la sessione europea presso il Consiglio regionale. Vanno inoltre specificate le competenze attribuite, anche per ciò che riguarda le notifiche all’Unione europea, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale. Particolare attenzione viene poi dedicata alle attività in favore dei toscani all’estero con la istituzione della “Giornata dei toscani nel mondo” da tenersi con cadenza annuale; (67)

Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.



5. Al fine di valorizzare la relazione con i toscani nel mondo quale componente essenziale della società regionale, sono previste consultazioni per via telematica quali modalità ordinarie di interazione con gli organi istituzionali della Regione; (67)

Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.



6. Risulta di fondamentale importanza sostenere e attuare interventi di partenariato internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato, nell’esercizio delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, nell’ambito dei programmi del Governo, in coerenza coi principi sanciti in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, e in particolare dalla sentenza 131/2008; nel rispetto di tali principi, la Regione attua progetti e iniziative che favoriscono la cooperazione con regioni e territori dei paesi membri dell’Unione europea e con i paesi in via di sviluppo per sostenere lo sviluppo locale, la ricostruzione e la riabilitazione dopo eventi bellici, la pace e il rispetto dei diritti umani;


7.Per promuovere la cultura della pace e la tutela dei diritti umani, si sostengono anche azioni di carattere educativo promosse dagli istituti scolastici e da associazioni impegnate su tali temi;


7 bis. Nell’ambito delle attività istituzionali il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, in occasione della celebrazione della Giornata dell’Europa (120)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 1.

promuove, con il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e di altri enti ed istituzioni pubbliche, lo svolgimento di iniziative ed eventi, finalizzati a stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni allo scopo di favorirne una più attiva partecipazione al processo di integrazione europea; (113)

Punto inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 1



8. Il riordino della legislazione in materia di attività internazionali prevede la predisposizione di uno strumento di programmazione, il piano integrato delle attività internazionali, che risponde alla esigenza di coordinare, integrare e rendere coerenti le azioni della regione a livello internazionale, riconducendo ad unità gli atti di programmazione settoriale i cui contenuti, procedure di formazione ed attuazione sono attualmente disciplinati con leggi regionali;


9. Restano disciplinati dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) gli indirizzi, gli obiettivi e le strategie per la attuazione degli interventi di sostegno alle imprese per le attività produttive, finalizzate alla promozione e alla internazionalizzazione;


10. Per dare attuazione alle norme statutarie in materia di partecipazione, va garantito il più ampio concorso degli enti locali, della società civile e delle parti sociali ai processi di elaborazione e attuazione delle attività internazionali, mediante sia gli ordinari strumenti di concertazione che attraverso le consultazioni;


si approva la presente legge



Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.