SEZIONE I
Art. 5
1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.
Art. 6
1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.
2. Nell’ambito della sessione europea, la Giunta regionale riferisce sui progetti di atti dell’Unione europea di cui all’articolo 24, comma 3, della l. 234/2012 previsti nell’annualità successiva e raccoglie gli indirizzi generali del Consiglio regionale in merito alla posizione che la Regione dovrà assumere al riguardo.
3. Nell’ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.
4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l’atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.
5. Il Consiglio regionale, garantisce la partecipazione dei cittadini, degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e, in particolare, al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.
SEZIONE I
Art. 9
Abrogato.