CAPO VIII
Art. 55
Abrogato.
Art. 56
- Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 55, sono abrogate:
a) legge regionale 16 maggio 1994, n. 37 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Toscana al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all’attuazione degli obblighi comunitari);
2. Fino alla convocazione della prima seduta dell’Assemblea dei toscani all’estero successiva all’entrata in vigore della presente legge restano in vigore gli articoli 9, 9 bis, 10, 11, 12 e 12 bis
della l.r. 19/1999 .
Art. 57
1. Il numero 3) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente:
“
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione.
”.
Art. 58
- Norma finanziaria
1. Agli oneri di cui alla sezione III del capo II del titolo II e all’articolo 40 della presente legge, stimati in euro 750.000,00 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 ed in euro 681.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse di cui alle:
a) UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale per la somma di euro 300.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011;
b) UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio regionale rispettivamente per euro 450.000,00, 450.000,00 e 381.000,00 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Agli oneri di cui al comma precedente per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Agli oneri di cui all’articolo 22 e all’articolo 32 della presente legge si fa fronte con le risorse determinate annualmente con legge di bilancio nell’ambito della UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio regionale.
3 bis. Agli oneri di cui all'articolo 36, stimati in euro 15.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 – 22. (111) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.
3 ter. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 3 bis, al bilancio di previsione 2020 – 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza:
anno 2020
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2021
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00;
anno 2022
- in diminuzione, Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 15.000,00;
- in aumento, Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 15.000,00. (111) Comma inserito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60, art. 35.