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Legge regionale 22 maggio 2009, n. 26

Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 27 maggio 2009

CAPO VII
Art. 53
- Finalità e strumenti
1. La Regione, ai sensi delle disposizioni statutarie e della l.r. 1/2015 , (39)

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 29.

garantisce il più ampio concorso degli enti locali e la più ampia partecipazione delle parti sociali, della società civile al fine di:
a) verificare orientamenti ed indirizzi d’azione dei soggetti che a vario titolo svolgono attività a livello internazionale;
b) recepire esigenze ed iniziative che provengono dal territorio toscano e ricercare ambiti di convergenza;
c) raccordare ed integrare le attività svolte;
d) determinare obiettivi e contenuti della programmazione delle attività internazionali;
e) definire le modalità di cooperazione nella fase attuativa.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione si avvale degli ordinari strumenti di concertazione e consultazione.
2 bis. La Giunta Regionale, al fine di consolidare il Sistema Toscano della cooperazione internazionale, con deliberazione indica le specifiche modalità di raccordo e consultazione con i soggetti del territorio che svolgono attività di rilievo internazionale. (59)

Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 64.

Art. 54
- Attività di mero rilievo internazionale degli enti locali
1. Ai sensi dell’articoli 6, comma 7, Sito esternodella Sito esternol. 131/2003 , gli enti locali comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale, secondo le modalità indicate con atto della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 gennaio 2006, n. 1 , art. 3.

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Comma prima aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.41, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Comma aggiunto con l.r.14 dicembre 2009, n. 75 , art.42.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 3; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 23.

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Rubrica così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 6.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 9; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 27.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 11; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 29.

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Articolo prima sostituito con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 12; poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 30.

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Note soppresse.

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Articolo abrogato con l.r. 14 marzo 2012, n. 9 , art. 14.

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Note soppresse.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 58.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 29.

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Lettera così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 52.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 53.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 54.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 55.

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Articolo abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 56.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 57.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 61.

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Lettera abrogata con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 62.

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Comma abrogato con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 63.

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Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 64.

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Parole soppresse con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 65.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82 , art. 1 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2019, n. 82 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 16.

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Punto così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 1.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 4.

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Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 6.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 9.

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Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 13.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 15.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 15.

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Capo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 16.

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Rubrica così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 17.

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Alinea così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 22.

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Parola così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 24.

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Lettera così sostituita con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 26.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 32.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 33.

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Titolo così sostituito con l.r. 15 luglio 2020, n. 60 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 2 .

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Comma prima inserito con l.r. 5 marzo 2021, n. 10 , art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 10 maggio 2023, n. 21 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 1.

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Rubrica così modificata con l.r. 5 agosto 2025, n. 42, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.