Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
INDICE
PREAMBOLO
Art. 1- Oggetto
Art. 2- Funzioni del Difensore civico
Art. 3- Intervento nei confronti della Regione, degli enti regionali e di altri soggetti
Art. 4- Intervento nei confronti dei concessionari o gestori di servizi pubblici
Art. 5- Cattiva amministrazione – definizione
Art. 6- Intervento su richiesta
Art. 7- Intervento d’ufficio
Art. 8- Istruttoria
Art. 9- Tutela della riservatezza e dei dati
Art. 10- Intervento conciliativo
Art. 11- Risultato degli interventi
Art. 12- Intervento a tutela del diritto di accesso
Art. 13- Assistenza e tutela a favore degli immigrati e dei soggetti in condizione di particolare disagio
Art. 14- Collaborazione con il Difensore civico
Art. 15- Gli organismi di tutela delle aziende sanitarie
Art. 16- Rapporti fra tutela interna e difesa civica regionale
Art. 17- Competenze del Difensore civico
Art. 18- Gestione dei reclami tecnico-professionali
Art. 19- Promozione della rete
Art. 20- Conferenza permanente dei difensori civici della Toscana
Art. 21- Rapporti con altri organismi di difesa civica
Art. 22- Requisiti per la nomina e cause di esclusione
Art. 23- Cause di incompatibilità
Art. 24- Durata del mandato e proroga delle funzioni
Art. 25- Cause di scadenza anticipata
Art. 26- Nomina del Difensore civico
Art. 27- Indennità e rimborsi spese
Art. 28- Relazione annuale e rapporti con il Consiglio regionale
Art. 29- Sede
Art. 30- Organizzazione e personale
Art. 31- Risorse finanziarie
Art. 32- Abrogazioni
Art. 33- Disciplina transitoria
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.