Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 7
- Intervento d’ufficio
1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.