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Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19

Disciplina del Difensore civico regionale.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009

Art. 7
- Intervento d’ufficio
1. Il Difensore civico può intervenire di propria iniziativa qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell’attività svolta dai soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

Note del Redattore:

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Articolo dapprima sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 40 e poi così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 5.

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2013, n. 4 7 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 15 luglio 2025, n. 33, art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.