Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 5
- Cattiva amministrazione – definizione
1. Si ha cattiva amministrazione quando:
a) un atto dovuto sia stato omesso o immotivatamente ritardato;
b) un atto sia stato formato o emanato oppure un’attività sia stata esercitata in modo irregolare o illegittimo;
c) si sia verificata la violazione dei principi in materia di erogazione di servizi pubblici dettati dalle disposizioni per la tutela degli utenti;
d) vi sia stata mancanza di risposta o rifiuto di informazione;
e) in ogni altro caso in cui non siano stati rispettati i principi di buona amministrazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.