Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 12
- Intervento a tutela del diritto di accesso
1. Il Difensore civico, nel caso di richiesta di intervento a tutela del diritto di accesso secondo la vigente normativa, se riconosce che l’accesso è stato illegittimamente rifiutato o differito, lo comunica al soggetto che detiene gli atti, affinché provveda a riesaminare il rifiuto, espresso o tacito.
2. L’accesso è consentito se il soggetto che detiene gli atti non emana, entro trenta giorni dalla comunicazione del Difensore civico, il provvedimento motivato che conferma il rifiuto.
3. Il Difensore civico interviene a tutela del diritto di accesso, ai sensi dell’
articolo 25, comma 4, della l. 241/1990 , anche sugli atti delle province nei casi in cui non sia stato istituito il difensore civico provinciale e sugli atti dei comuni, nei casi in cui non siano stati istituiti né il difensore civico comunale né il difensore civico della rispettiva provincia.

Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.