Legge regionale 27 aprile 2009, n. 19
Disciplina del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, del 6 maggio 2009
Art. 11
- Risultato degli interventi
1. Il Difensore civico, esaurita l'istruttoria, formula i propri rilievi e le proprie raccomandazioni ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 e fissa, se del caso, un termine per la definizione del procedimento.
2. L’amministrazione è tenuta a precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, in tutto o in parte, le osservazioni del Difensore civico.
3. Alla scadenza infruttuosa del termine, oppure se non ritenga pertinenti o risolutivi gli elementi comunicati ai sensi del comma 2, il Difensore civico comunica l'inadempimento ai competenti organi regionali. Chiede inoltre al Presidente della Giunta regionale l’attivazione dei poteri sostitutivi nel caso di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d).
4. Il Difensore civico informa gli interessati dell’andamento e del risultato del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono ulteriormente intraprendere in sede amministrativa o giurisdizionale.
5. Nel caso di intervento su richiesta collettiva di cui all’articolo 6, comma 2, l’attività informativa di cui al comma 4 è effettuata anche nei confronti della collettività dei possibili interessati.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.