Legge regionale 9 aprile 2009, n. 17
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della
legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 13, parte prima, del 20 aprile 2009
Art. 2
- Modifiche all'articolo 32 della l.r. 3/1994
1. Dopo la lettera mm) del comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 3/1994 è aggiunta la seguente:
“
nn) il foraggiamento del cinghiale su tutto il territorio regionale salvo i casi strettamente connessi a operazioni di cattura autorizzate. Le province, in deroga al divieto e per comprovate esigenze, possono, sentite le organizzazioni agricole, autorizzare foraggiamento dissuasivo.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.