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Legge regionale 6 marzo 2009, n. 7

Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 13 marzo 2009

Art. 13
- Variazioni della denominazione e cessazione dell’attività
1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione dell’attività dello studio veterinario di cui all’articolo 5, comma 1, il titolare ne dà comunicazione al servizio veterinario dell’azienda USL competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione sociale e di cessazione dell’attività di una struttura veterinaria di cui all’articolo 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare comunica l’avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio veterinario dell’azienda USL competenti per territorio, nonché, per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello regionale, è allegata la documentazione indicata con la deliberazione di cui all’articolo 12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura è comunque soggetta agli adempimenti di cui all’articolo 12.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 20.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.