Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009
PREAMBOLO
Visti gli articoli 117, quarto comma, e 121 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 dello Statuto regionale;
Vista la legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario);
Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 20 (Disciplina delle spese di rappresentanza del Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Visto l’articolo 16 del regolamento interno del Consiglio regionale 20 luglio 2004, n. 5 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
Visti gli articoli da 23 a 27 del Testo unico delle disposizioni procedimentali ed organizzative del Consiglio di competenza dell’Ufficio di presidenza, approvato con deliberazione 25 luglio 2006, n. 59;
considerato quanto segue:
1. che la richiamata legge regionale 4/2008 in materia di autonomia dell’Assemblea legislativa regionale definisce le relazioni istituzionali proprie della stessa Assemblea legislativa;
2. che alla luce di detta legge appare opportuno ridefinire più esattamente le tipologie e le relative modalità di esercizio delle spese di rappresentanza da parte del Consiglio, modificando a tal fine la normativa di cui alla legge regionale 20/2004;
3. che tale modifica è opportuna anche al fine di una migliore definizione delle competenze dei soggetti istituzionali che esercitano le funzioni di rappresentanza del Consiglio, nonché per una più puntuale imputazione delle spese;
4. che conseguentemente alla presente legge devono essere modificate, con separati ed idonei atti normativi, le disposizioni del reg. int. c.r. 5/2004 e della del. u.p. 59/2006 sopra richiamate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.