Legge regionale 4 febbraio 2009, n. 4
Spese di rappresentanza del Consiglio regionale.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, dell' 11 febbraio 2009
Art. 4
- Partecipazione a comitati
1. Il Consiglio, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, può partecipare, tramite il Presidente del Consiglio o altro consigliere individuato dall’Ufficio di presidenza, a comitati d'onore destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali, culturali, economiche e sportive di rilievo regionale promosse da soggetti pubblici o da soggetti privati rappresentativi della società toscana.
Note del Redattore:
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