Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 7
b) dell’Ufficio di presidenza del Consiglio;
e) della Conferenza per la programmazione dei lavori del Consiglio;
4. La riduzione di cui al comma 3 si applica anche nel caso di assenza ad una delle sedute che il medesimo organo collegiale tiene nell’arco della stessa giornata.
5. Si considera presente il soggetto che facendo parte di più organi collegiali, abbia partecipato nella giornata alla riunione di uno degli organi di cui al comma 3, o si trovi in missione o sia incaricato dal presidente del Consiglio o dal presidente della Giunta di rappresentare il Consiglio o la Giunta.
6. Si considerano presenti la consigliera e la componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di astensione dal lavoro per maternità previsto per le lavoratrici dagli articoli 16 e 20
del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’
articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ), nonché, nel caso di adozione o affidamento, durante il periodo ed alle condizioni previsti dagli articoli 26 e 27, comma 1 dello stesso
d.lgs.
151/2001 .
7. La consigliera e la componente della Giunta sono tenute a presentare alla competente struttura del Consiglio, prima dell’inizio dei periodi di cui al comma 6, il certificato medico indicante la data presunta del parto, e nei trenta giorni successivi al parto ovvero all’adozione o all’affidamento, rispettivamente il certificato di nascita del figlio o il documento attestante l’adozione o l’affidamento oppure la relativa dichiarazione sostitutiva di cui all’
articolo 46
del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
8. Si considera presente il consigliere o il componente della Giunta che non partecipano alle sedute durante il periodo di congedo di paternità nei casi previsti dall’
articolo 28
del
d.lgs. 151/2001 . Il consigliere e il componente della Giunta sono tenuti a presentare alla competente struttura del Consiglio la certificazione prevista dal comma 2 dello stesso articolo 28.
9. L’Ufficio di presidenza determina le modalità di accertamento delle assenze dei consiglieri, sentita la Giunta per quanto disposto dal comma 3, lettera c).