Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3
Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima,
del 16 gennaio 2009
Art. 10 quater
1. In attuazione dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica di cui all’articolo 1, commi 965, 966 e 967, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), il presente capo disciplina secondo il metodo di calcolo contributivo gli assegni vitalizi diretti, indiretti e quelli ripristinati per effetto dell’abrogazione del divieto di cumulo, di seguito denominati assegni vitalizi, in conformità ai criteri ed ai parametri stabiliti dall’intesa sancita il 3 aprile 2019 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131 , di seguito denominata Intesa, e del documento di indirizzo deliberato il 3 aprile 2019 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in attuazione del punto 2 dell’Intesa. 2. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) ai consiglieri regionali, al Presidente della Regione e agli assessori, che abbiano maturato il diritto all’assegno vitalizio prima dell’inizio della decima legislatura, nonché agli aventi diritto, secondo la normativa regionale, alla quota di reversibilità;
b) a coloro che hanno ricoperto la carica di consigliere fino alla nona legislatura e che alla data di entrata in vigore del presente capo non hanno ancora maturato il requisito anagrafico previsto per il conseguimento del diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio;
c) agli aventi diritto per i quali, alla data di entrata in vigore del presente capo, l’assegno vitalizio, diretto e o indiretto, risulta sospeso ai sensi dell’articolo 17;
d) a coloro nei cui confronti il vitalizio è ripristinato per effetto dell’eliminazione del divieto di cumulo, già previsto dall’articolo 23 bis, abrogato dall’articolo 10 undecies.
3. Per i vitalizi ripristinati a seguito dell’abrogazione del divieto di cumulo si applica l’articolo 10 undecies.