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Legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3

Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

CAPO III
Art. 11
1. L'assegno vitalizio mensile spetta ai soggetti di cui all'articolo 1 cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni.
2. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo superiore ai cinque anni, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, di un anno per ogni anno di contribuzione corrisposto oltre i cinque anni.
3. Per coloro che abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno cinque anni, compresi coloro che si sono avvalsi della facoltà di cui al comma 2 (81)

Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14, art. 1.

, la decorrenza dell’assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta dell’interessato e fino al limite inderogabile del sessantesimo anno di età, con una decurtazione a scalare dell’importo dell’assegno vitalizio del 3 per cento per ogni anno di anticipazione richiesto. La decurtazione è effettuata fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il vitalizio viene ricalcolato con il metodo contributivo all’età di erogazione. (107)

Comma inserito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.

4. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.
5. L’assegno vitalizio è cumulabile, ai sensi della normativa vigente, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualunque titolo, al consigliere o assessore cessato dal mandato. (85)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 2.

(108)

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 13.

6. Dall’entrata in vigore del presente articolo, i requisiti ivi previsti si applicano a tutti coloro che non hanno ancora maturato il diritto alla corresponsione dell’assegno vitalizio.
Art. 12
1. I soggetti di cui all’articolo 1 i quali divengano totalmente e permanentemente inabili al lavoro nel corso dell’esercizio del proprio mandato, hanno diritto all’assegno vitalizio indipendentemente dall’età e dalla durata effettiva del mandato stesso.
2. Qualora l’inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall’esercizio del mandato, l’assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato, ma entro il termine di cinque anni dalla cessazione stessa.
3. Se nonostante la dichiarazione di inabilità il soggetto svolge un’attività continuativa di lavoro dipendente od autonomo, l’assegno vitalizio non spetta, e se già concesso è revocato. Il competente ufficio del Consiglio regionale può disporre ogni accertamento e può richiedere all’interessato l’esibizione di certificati o documenti e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo la sospensione dell’erogazione dell’assegno fino a quando l’interessato non adempia.
4. Ai fini del comma 3, l’esercizio di cariche pubbliche elettive non costituisce attività di lavoro.
5. Ai fini della presente legge, le lesioni o infermità rientranti in quelle previste dalla Sito esternolegge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra), costituiscono in ogni caso permanente inabilità a proficuo lavoro.
Art. 13
1. L’accertamento dell’invalidità di cui all’articolo 12 è compiuto, con i criteri vigenti in materia di previdenza sociale, da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall’Ufficio di presidenza e uno indicato dall’interessato.
2. Sulle conclusioni del collegio medico delibera l’Ufficio di presidenza, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.
3. L’assegno vitalizio decorre dal mese successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.
Art. 14
1. Nell’ipotesi prevista dall’articolo 12, comma 1, qualora il soggetto non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’ammontare dell’assegno vitalizio è quello minimo previsto dall’articolo 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, l’ammontare dell’assegno è commisurato al numero di anni per i quali i contributi sono stati versati.
Art. 15
1. Il soggetto che ha versato i contributi per un periodo inferiore a cinque anni ed abbia almeno trenta mesi di anzianità contributiva ha facoltà di continuare, qualora cessi dal mandato, il versamento per il tempo occorrente a completare i cinque anni necessari a conseguire il diritto all’assegno vitalizio minimo; l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il soggetto ha compiuto il quinquennio contributivo e il sessantesimo anno di età. Per periodi di contribuzione inferiori ai trenta mesi non è consentita la facoltà di continuare il versamento ed è dovuta la restituzione di quanto già versato senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La stessa facoltà compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20, qualora il dante causa sia deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l’assegno vitalizio.
3. La domanda per l’ammissione alla contribuzione volontaria deve pervenire al competente ufficio del Consiglio entro tre mesi dalla cessazione del mandato o dalla morte del consigliere o del componente della Giunta. All’atto della domanda, l’interessato può optare per il versamento in unica soluzione oppure per il versamento mensile per il periodo necessario al completamento del quinquennio.
3 bis. Qualora l’interessato abbia già compiuto il sessantesimo anno di età, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha effettuato il versamento in un’unica soluzione. (12)

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 85.

4. Il soggetto di cui all’articolo 1 cessato dal mandato per decadenza non può esercitare la facoltà di cui al comma 1, ma conserva comunque il diritto alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
5. I soggetti ammessi al versamento dei contributi volontari, qualora cessino di corrisponderli, sono messi in mora dal competente ufficio del Consiglio, con invito a riprendere la contribuzione. Decorsi inutilmente sei mesi, lo stesso ufficio revoca l’ammissione alla contribuzione volontaria e procede alla restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 16, comma 1.
6. I soggetti sospesi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del d.lgs. 235/2012 (68)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 13.

non hanno facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per la maturazione dell’assegno vitalizio e della indennità di fine mandato. In caso di assoluzione definitiva è data facoltà di effettuare, in unica soluzione o ratealmente, il versamento della quota di contribuzione relativa al periodo di sospensione.
Art. 16
1. I soggetti di cui all’articolo 1 che cessano dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per conseguire il diritto all’assegno vitalizio e che non intendono, a tali effetti, continuare il versamento dei contributi, hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita con domanda al presidente del Consiglio, da inoltrare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di cessazione del mandato.
3. La stessa facoltà di cui al comma 1, nel caso di decesso del soggetto, compete agli aventi diritto di cui all’articolo 20. In tali casi, la domanda al presidente del Consiglio deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dal decesso.
3 bis. I soggetti di cui all’articolo 1 che intendono rinunciare al vitalizio non ancora percepito, maturato con la contribuzione relativa a tutti gli anni di mandato svolto, presentano al Presidente del Consiglio la domanda di restituzione di tutte le somme versate. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente articolo. La restituzione dei contributi comporta la decadenza dal diritto al conseguimento dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 11. Non è ammessa la restituzione dei contributi versati per coloro per i quali è stata sospesa per qualsiasi motivo la percezione del vitalizio già in essere. (76)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.

3 ter. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52, comma 1, lettera b), del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) per la determinazione della quota parte non assoggettata a tassazione si considerano le trattenute operate nell’anno di competenza decurtate da quelle restituite in riferimento al medesimo periodo temporale. (76)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.

3 quater. L’applicazione del presente articolo avviene entro i limiti di disponibilità di bilancio. (76)

Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 72.

Art. 17
1. L’erogazione dell’assegno vitalizio regionale è sospesa qualora il beneficiario sia rieletto al Consiglio regionale o eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, al Consiglio regionale di altra Regione o nominato componente della Giunta regionale della Toscana o di altra Regione.(87)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.

2. Il primo giorno del mese successivo alla cessazione della causa di sospensione il diritto all’assegno vitalizio viene ripristinato.(87)

Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 3.

(109

Parole soppresse con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 14.

3. Nel caso di rielezione al Consiglio regionale della Toscana o a presidente della Giunta regionale o di ulteriore nomina a componente della Giunta regionale, la nuova contribuzione si considera prosecuzione della precedente. In tali casi si applicano le aliquote fissate dall’articolo 18. E’ data facoltà di optare per il mantenimento dell’assegno vitalizio corrispondente agli anni già maturati nelle misure previste dall’articolo 27, comma 1, restando comunque soggetti alla trattenuta di cui all’articolo 4, ridotta ai sensi dell’articolo 18, comma 6.
Art. 18
1. L’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale sull’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno.
2. La misura dell’assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 20 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 23 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 26 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 29 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 32 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 35 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 38 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 41 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 44 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 47 per cento
anni di contribuzione: 15 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 50 per cento
3. Le percentuali di cui al comma 2 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, Sito esternodella Sito esternol. 266/2005 . (70)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.

3 bis. Ai soli fini della determinazione dell’importo dell’assegno vitalizio l’indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015. (71)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 15.

4. I consiglieri o il presidente della Giunta rieletti e i componenti della Giunta nuovamente nominati, che già siano destinatari di assegno vitalizio, hanno facoltà di continuare il versamento dei contributi nella misura di cui all’articolo 4 e l’assegno vitalizio è determinato nell’ammontare previsto dal comma 2.
5. I soggetti di cui al comma 4 hanno altresì facoltà di mantenere l’assegno vitalizio maturato e restano comunque soggetti alla trattenuta dell’articolo 4 come ridotta ai sensi del comma 6.
6. Ai soggetti che hanno maturato oltre quattordici anni di contribuzione e a coloro che si trovano nell’ipotesi prevista dal comma 4 e dall’articolo 17, comma 3, la trattenuta obbligatoria a titolo di contributo per l’assegno vitalizio di cui all’articolo 4 è ridotta dalla misura del 17 per cento a quella del 10 per cento.
Art. 19
1. L’assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto cessato dal mandato ha maturato i requisiti di cui all’articolo 11.
2. Nel caso in cui il soggetto, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11, l’assegno vitalizio è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
3. La corresponsione dell’assegno vitalizio cessa al termine del mese in cui avviene il decesso del titolare.
4. Con cadenza annuale la competente struttura del Consiglio regionale provvede d’ufficio alla verifica dell’esistenza in vita dell’avente diritto, del suo stato vedovile o dell’assenza della condizione di convivente di fatto, ovvero del permanere degli altri requisiti di legge per i soggetti di cui all’articolo 20.(110)

Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27, art. 15.

Art. 20
1. In caso di morte del titolare di assegno vitalizio diretto, l’assegno stesso viene riversato, nei casi e nella misura di cui all’articolo 21:
a) al coniuge finché nello stato vedovile, se non sia stata pronunciata sentenza definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione per sua responsabilità, fatte salve le diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria;
b) ai figli legittimi, legittimati, adottivi naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finché minori di anni diciotto;
c) ai figli di cui alla lettera b), anche se maggiori di anni diciotto, purché studenti di scuola secondaria di secondo grado fino al compimento dei ventuno anni di età o studenti universitari, per tutta la durata del corso legale di laurea purché in corso con il piano di studi e, comunque, non oltre i ventisei anni di età o totalmente inabili al lavoro e che abbiano diritto alla pensione di reversibilità ai sensi delle vigenti norme di previdenza sociale. Nel caso in cui il soggetto beneficiario per l’anno accademico di riferimento non sia stato in corso con il piano di studi deve restituire gli importi lordi ricevuti in un numero di rate di pari importo di quante sono state le mensilità ricevute. A tal fine il soggetto beneficiario, a conclusione di ciascun anno accademico, produce apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale attesta di essere in corso con il piano di studi. La disposizione in oggetto si applica ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 marzo 2015 . n. 37 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015).(77)

Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86, art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37, art. 37.

d) al convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio che perduri stabilmente da almeno tre anni. A tal fine, il consigliere, al momento di assunzione della carica, rende, sensi dell’Sito esternoarticolo 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarazione in cui si indicano le generalità del convivente e la data d’inizio della convivenza. Nel caso in cui la convivenza abbia inizio nel corso dell’esercizio del mandato, la dichiarazione è resa a tale momento ed il periodo di stabilità richiesto è calcolato a decorrere dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il competente ufficio del Consiglio regionale può chiedere ai figli maggiorenni inabili al lavoro di cui al comma 1, lettera c) di sottoporsi a visita del collegio medico di cui all’articolo 13.
3. Per la corresponsione dell’assegno vitalizio indiretto i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a presentare domanda diretta al presidente del Consiglio corredata dai documenti indicati dal competente ufficio del Consiglio.
4. Il diritto all’assegno vitalizio indiretto si estingue con la perdita delle condizioni previste o con il decesso del soggetto beneficiario. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera d) il diritto si estingue nel momento in cui il beneficiario contrae matrimonio.
5. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che intendono avvalersi del beneficio della reversibilità dell’assegno vitalizio a favore del convivente, ai sensi del comma 1, lettera d), presentano entro il termine di trenta giorni la dichiarazione relativa alla convivenza già in atto.
Art. 21
1. L’ammontare dell’assegno vitalizio indiretto previsto per i soggetti di cui all’articolo 20 è stabilito in percentuale sull’assegno vitalizio spettante o che sarebbe spettato al consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge o in assenza di questi al convivente, in mancanza di figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento;
b) al coniuge o in assenza di questi al convivente e ai figli aventi diritto all’assegno: 60 per cento al coniuge o in assenza di questi al convivente, 15 per cento ad ogni figlio, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno; se i figli aventi diritto all’assegno sono più di due la quota percentuale dell’assegno è stabilita in parti uguali per ciascun figlio;
c) ai figli aventi diritto, in assenza del coniuge o del convivente: 60 per cento nel caso che un solo figlio ne abbia diritto, aumento del 15 per cento per ogni ulteriore figlio avente diritto, fino ad un massimo complessivo del 100 per cento dell’assegno, con suddivisione della quota percentuale complessiva in parti uguali per ciascun figlio.
2. L’assegno vitalizio indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Art. 22
1. Le disposizioni degli articoli 20 e 21 si applicano ai soggetti di cui all’articolo 1 e ai loro aventi causa.
2. I soggetti di cui all’articolo 20 hanno diritto all’assegno vitalizio indiretto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, indipendentemente dalla sua età, a condizione che i contributi siano stati versati per almeno cinque anni, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo sia stato completato ai sensi dell’art. 15, comma 2.
3. La corresponsione dell’assegno vitalizio indiretto cessa al termine del mese in cui avviene la perdita delle condizioni di cui all’articolo 20 o il decesso del beneficiario.
Art. 23
1. In caso di decesso avvenuto per cause di servizio, l’assegno vitalizio indiretto compete agli aventi diritto, nella misura minima stabilita dall’articolo 18, anche se il soggetto di cui all’articolo 1 deceduto non abbia versato contributi per cinque anni.
Art. 23 bis
- Divieto di cumulo degli assegni vitalizi (88)

Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74, art. 4.

1. L’assegno vitalizio diretto o indiretto di cui agli articoli 11 e 20, non è cumulabile con analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o di assessore di altra Regione.
Art. 23 ter
1. Il Al fine dell’applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 10 decies il soggetto avente diritto all’erogazione dell’assegno vitalizio, al momento della presentazione della relativa domanda, presenta dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’Sito esternoarticolo 46 del d.p.r. 445/2000 attestante la sussistenza o meno di altri istituti derivanti dall’avere svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione sia esso qualificato vitalizio, trattamento previdenziale o con qualsiasi altro nomen juris.
2. In assenza di tale dichiarazione la domanda è irricevibile.
3. I termini per la corresponsione dell’assegno vitalizio decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
4. Con cadenza annuale il settore competente del Consiglio regionale verifica la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui al comma 1 e, in caso di dichiarazione mendace, provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Art. 23 quater
1. Il soggetto che percepisce l’assegno vitalizio della Regione Toscana il quale, dopo la dichiarazione di cui all’articolo 23 ter, comma 1, acquisisce il diritto a percepire altri analoghi istituti in conseguenza dell’avere espletato il mandato di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica italiana, di consigliere o assessore di altra Regione, ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
3. Nel caso di mancata comunicazione, laddove il settore competente del Consiglio regionale accerti la fruizione dell’assegno vitalizio della Regione Toscana e di altri analoghi istituti, si provvede al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.
Art. 23 quinquies
Abrogato.
Art. 24
- Assicurazione contro gli infortuni e l'invalidità permanente, anche derivante da malattia (13)

Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 86.

1. L’Ufficio di presidenza delibera in ordine all’assicurazione contro gli infortuni e l’invalidità permanente, anche derivante da malattia, dei consiglieri, del presidente della Giunta e dei componenti della Giunta, per la durata del loro mandato.
2. Il costo della polizza è coperto con trattenute d’ufficio sulle indennità.
Art. 24 bis
1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda stipulare una polizza previdenziale integrativa può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.
Art. 24 ter
1. Il consigliere o l’assessore regionale che intenda compiere atti di liberalità, ad esclusione delle donazioni, a favore di soggetti terzi o al fine di acquisire servizi connessi all’esercizio del mandato, può chiedere alla competente struttura del Consiglio regionale di fare da tramite per l’effettuazione della relativa trattenuta e del versamento.
Art. 25
- Beneficiari dell’indennità di fine mandato
1. L’indennità di fine mandato spetta:
a) ai soggetti di cui all’articolo 1 non eletti o non nominati (14)

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 87.

nella legislatura immediatamente successiva a quella in cui hanno esercitato il mandato, anche nel caso in cui non abbiano presentato la loro candidatura;
b) ai soggetti di cui all’articolo 1 che cessino dalla carica nel corso della legislatura per incompatibilità o per dimissioni, escluso il caso di cessazione del mandato per decadenza salvo il diritto alla restituzione delle relative trattenute, senza interessi;
c) agli aventi diritto di cui all’articolo 20, in caso di decesso del dante causa durante l’esercizio del mandato.
Art. 26
- Misura dell’indennità di fine mandato
1. La misura dell’indennità di fine mandato è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, per un massimo di dieci anni (56)

Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.

in una mensilità dell’indennità di carica lorda in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione dalla carica per gli anni maturati successivamente al 1° gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006). (72)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.

1 bis. Restano fermi gli anni di mandato, anche superiori a dieci, maturati ai fini dell’indennità di fine mandato alla data di entrata in vigore della Sito esternolegge 213/2012 . (57)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 13.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato, la frazione di anno di esercizio del mandato stesso si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno.Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.(72)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.

4. Il soggetto che abbia già beneficiato della liquidazione dell’indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione o ulteriore nomina in legislatura non immediatamente successiva a quella per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennità per i mandati successivi.
5. L’attribuzione dell’indennità viene effettuata dalla competente struttura del Consiglio entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura o dalla cessazione del mandato.
5 bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l’erogazione anticipata di parte dell’indennità di fine mandato nella misura non superiore all’ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L’erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio. (73)

Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 16.

Art. 27
- Disposizioni transitorie
1. Per i consiglieri in carica fino alla quinta legislatura, l’ammontare dell’assegno vitalizio è determinato in percentuale dell’indennità mensile lorda di carica del mese cui si riferisce l’assegno vitalizio, nelle seguenti misure:
anni di contribuzione: 5 percentuale sull’indennità mensile lorda: 30 per cento
anni di contribuzione: 6 percentuale sull’indennità mensile lorda: 33 per cento
anni di contribuzione: 7 percentuale sull’indennità mensile lorda: 36 per cento
anni di contribuzione: 8 percentuale sull’indennità mensile lorda: 39 per cento
anni di contribuzione: 9 percentuale sull’indennità mensile lorda: 42 per cento
anni di contribuzione: 10 percentuale sull’indennità mensile lorda: 45 per cento
anni di contribuzione: 11 percentuale sull’indennità mensile lorda: 48 per cento
anni di contribuzione: 12 percentuale sull’indennità mensile lorda: 51 per cento
anni di contribuzione: 13 percentuale sull’indennità mensile lorda: 54 per cento
anni di contribuzione: 14 percentuale sull’indennità mensile lorda: 57 per cento
anni di contribuzione: 15 percentuale sull’indennità mensile lorda: 6 0 per cento
anni di contribuzione: 16 e oltre percentuale sull’indennità mensile lorda: 63 per cento
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell’indennità di carica, applicata ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 54, Sito esternodella l. 266/2005 . (59)

Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85, art. 14.

4. I soggetti di cui all’articolo 1 in carica all’entrata in vigore della presente legge che nella settima legislatura abbiano optato per il regime di astensione dal versamento dei contributi previdenziali, in attuazione delle previsioni, allora vigenti, di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (Indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali), come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 52 , hanno la facoltà di richiedere, con le modalità definite dall’Ufficio di presidenza, il riscatto delle annualità non versate, da realizzarsi entro il termine di corresponsione dell’indennità di fine mandato, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, con oneri a totale carico del richiedente.
Art. 27 bis
1. Per il quadriennio 2015-2018 (94)

Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37, art. 2.

sugli importi lordi percepiti dai titolari diretti ed indiretti di assegno vitalizio viene applicata a scaglioni la seguente riduzione :
a) nessuna riduzione fino all’importo di euro 1.000,00;
b) nella misura del 6 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.001,00 fino ad euro 1.500,00;
c) nella misura del 9 per cento per la quota di importo mensile da euro 1.501,00 fino ad euro 3.500,00;
d) nella misura del 12 per cento per la quota di importo mensile da euro 3.501,00 fino ad euro 6.000,00;
e) nella misura del 15 per cento per la quota di importo mensile superiore a euro 6.000,00.
Art. 27 ter
1. I risparmi di spesa determinati dall’applicazione dell’articolo 11, comma 3, e dell’articolo 27 bis confluiscono in un fondo speciale iscritto nel bilancio del Consiglio regionale, destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti volti a fronteggiare emergenze sociali e ambientali deliberati dall’Ufficio di presidenza.

Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 37.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 29 dicembre 2010, n. 64 , art. 4.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 83.

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 84.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 86.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 87.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 1.

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Numero abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 16 novembre 2011, n. 60 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 152.

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Note soppresse.

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Le disposizioni degli articoli da 11 a 23 cessano di avere applicazione con l'inizio della X legislatura regionale. Si veda in proposito l'articolo 10 bis, comma 1.

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Note soppresse.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 5.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 8.

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Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera soppressa con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Lettera inserita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 12.

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Parole inserite con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Comma abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 13.

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Periodo soppresso con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 14.

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Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 18.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 19.

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Comma aggiunto con l.r. 27 dicembre 2012, n. 85 , art. 20.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 12.

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Rubrica inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 14.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 15.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Comma aggiunto con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 71.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Comma aggiunto con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 72.

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Lettera prima sostituita con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 73, ed ora così sostituita con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 37.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 74.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 75.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 13 febbraio 2015, n. 14 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 23 ottobre 2015, n. 69 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 4.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 16.

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Articolo inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 6.

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Articolo prima inserito con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 18.

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Comma abrogato con l.r. 10 dicembre 2015, n. 74 , art. 8.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 18 .

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Parole prima sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78 , art. 14 , ed ora così sostituite con l.r. 20 luglio 2018, n. 37 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 11.

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Comma così sostituito con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 31 maggio 2019, n. 27 , art. 17.

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Articolo sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 1 , ed ora così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n, 15, art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 10 novembre 2020, n. 92 , art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 marzo 2023, n. 15, art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.