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Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 16 gennaio 2009

Art. 42
- Rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo
1. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere a), b) e c), si costituisce con contratto di diritto privato di durata non superiore al mandato dell’amministratore proponente, rinnovabile, e si risolve di diritto con la proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, nonché con la cessazione a qualunque titolo dello stesso amministratore proponente. (75)

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49, art. 3.

2. Il contratto può essere altresì risolto in qualunque momento da parte del Presidente o del componente della Giunta di riferimento o del Sottosegretario alla presidenza. (316)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3, comma 1.

In tal caso il dipendente cessa immediatamente il proprio servizio e allo stesso viene corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi di retribuzione nonché il rateo relativo alla tredicesima mensilità e il corrispettivo economico delle ferie maturate e non godute. (299)

Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

3. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell’interessato e del Presidente o del componente della Giunta al cui ufficio di segreteria è preposto o del Sottosegretario alla presidenza, (317)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3.

venga chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile dell’ufficio di segreteria di un altro componente della Giunta o del Sottosegretario alla presidenza. (317)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3.

In tal caso si provvede all’integrazione del contratto originario, ferma restando la durata complessiva dello stesso.
3 bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto o del Sottosegretario alla presidenza, (317)

Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14, art. 3.

venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, commi 1 e 2, e dall'articolo 56, comma 7. (65)

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 113.

4. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettera a), la sottoscrizione del contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
5. Il servizio prestato in forza del contratto è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, nonché ai fini dell’anzianità di servizio nell’area (342)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 42.

o qualifica di provenienza. Alla cessazione del contratto, salvo che sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nell’area (342)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 42.

o qualifica posseduta prima della sottoscrizione del contratto stesso, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata nella medesima area (342)

Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29, art. 42.

o qualifica ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
6. Per il responsabile delle strutture di supporto che sia scelto tra i soggetti di cui all’articolo 41, comma 2, lettere b) e c), la nomina è subordinata alla collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza, secondo il relativo ordinamento.
7. I responsabili delle strutture di supporto non possono essere destinatari di nomine e designazioni da parte della Regione per tutta la durata dell’incarico.
9. Per il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale il trattamento di cui al comma 8 non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti responsabili di settore di cui all'articolo 9, con riferimento al valore risultante dalla somma dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione annui. (121)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 1.

(300)

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

10. Per i responsabili degli uffici di segreteria di ciascun componente della Giunta regionale, compreso quello del Presidente, il trattamento di cui al comma 8 è determinato con riferimento a una struttura dirigenziale di complessità inferiore a quella a cui si rapporta il trattamento economico definito per il responsabile dell'ufficio di gabinetto, di cui al comma 9. (121bis)

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90, art. 36, comma 2.

(300)

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2, art. 7. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23, a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

12. L’assunzione a tempo determinato del responsabile delle strutture di supporto non consente la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il servizio prestato costituisce rapporto di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 101.

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Parola così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 102.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 103.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 104.

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Comma prima aggiunto con l.r. 8 febbraio 2010, n. 4 , art. 2; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 5.

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Note soppresse.

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 1, comma 2, ed ora così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Comma prima inserito con l.r. 11 maggio 2010, n. 36 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Parole abrogate con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Periodo abrogato con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 21 giugno 2010, n. 38 , art. 3.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 3.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.8.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.9.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 6.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art.11.

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Note soppresse.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 19.

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Comma abrogato con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 15.

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Rubrica così sostituita con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 16.

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Articolo prima sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 18.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 19.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 20.

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Comma inserito con l.r. 17 novembre 2010, n. 57 , art. 21.

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Nota soppressa.

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Comma prima inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 74, ed ora abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 75.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 152.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 153.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 109.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 112.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 113.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 114.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 115.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 116.

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Note soppresse.

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Comma prima sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 60; poi comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

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Comma prima inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 61, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 1, ed infine abrogato con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 .

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2014, n. 46 , art. 6.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2014, n. 49 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 2, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 6.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 13, e poi così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 16.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 5.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 17, comma 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 18.

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Rubrica così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 20, comma 3.

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Articolo inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 23, comma 2.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 24.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 25, comma 1.

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Nota soppressa.

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Parole aggiunte con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 26, comma 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 28, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 29, comma 1.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 30, comma 4.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 31, comma 1.

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Note soppresse.

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 32, ed ora così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 13 . Le modifiche introdotte dall'art. 13 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 35, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 2.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 36, comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 37, comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 1.

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Comma inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 38, comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 39, comma 1.

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Nota soppressa.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41 , comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla X legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n, 90 , art. 85 .

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 41, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Articolo prima inserito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 42, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .,ed ora così sostituito con l.r. 3 marzo 2015, n. 24 , art. 1.

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Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43,comma 1, lettera a) e b). Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 43, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi dellal.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 44, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 3, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85 , e poi comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 45, comma 5. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 3. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 46, comma 4. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Articolo abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 47. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della a l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 48, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole inserite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 49, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Nota soppressa.

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Parola soppressa con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma abrogato con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 50, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 51, comma 2, le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85. , poi così sostituito con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 6 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Comma così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 1. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole soppresse con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 52, comma 2. Le modifiche introdotte sono entrate in vigore dalla decima legislatura ai sensi della l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 85.

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Parole aggiunte con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Numero così sostituito con l.r. 20 luglio 2015, n. 58 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 3.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Comma abrogato con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 4 agosto 2015, n. 63 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 4, poi comma sostituito con l.r. 10 maggio 2022 , n. 14 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 5.

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Rubrica così sostituita con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 19 febbraio 2016, n. 12 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r. 30 maggio 2017, n. 25 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 3 . Le modifiche introdotte dall'art. 3 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 4 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 7 . Per l'applicazione di questa disposizione si veda anche il comma 3 dell'art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 8 . Le modifiche introdotte dall'art. 8 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 9 . Le modifiche introdotte dall'art. 9 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 10 . Le modifiche introdotte dall'art. 10 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola aggiunta con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 11 . Le modifiche introdotte dall'art. 11 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 12 . Le modifiche introdotte dall'art. 12 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 14 . Le modifiche introdotte dall'art. 14 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 15 . Le modifiche introdotte dall'art. 15 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 19 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , art. 23 . Le modifiche introdotte dall'art. 23 della l.r. 2 novembre 2017, n. 64 , sono entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate al d.p.g.r. 33/R/2010 dal d.p.g.r. 6/R/2011.

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Articolo prima inserito con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 5 ; ed ora abrogato con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 21 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 giugno 2018, n. 32 , art. 6 .

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Nota soppressa.

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Per interpretazione autentica vedi l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 9 .

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 1 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 5 ed ora così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 32.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 6 .

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 9 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 10 .

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Articolo così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63 , art. 11 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 luglio 2021, n. 22 , art. 3 .

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 18 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 20 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 23 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 10 maggio 2022, n. 14 , art. 2.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 53 , comma 4.

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 ,comma 1.

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Periodo soppresso con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 54 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 55 , comma 4.

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Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 56 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 57 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 58 ; poi così sostituito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 59 .

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 4 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Parole soppresse con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 5 . Ora l' art. 3 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del testo antecedente le modifiche.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l' art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Articolo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 .. Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza dell'articolo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Periodo abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del periodo nel testo precedentemente abrogato.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2023, n. 2 , art. 7 . Ora l'art. 2 della l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , a far data dalla sua entrata in vigore, dispone la vigenza del comma nel testo precedentemente abrogato.

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Parole aggiunte conl.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 1 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 3 , comma 1.

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Parole inserite con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 1.

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Comma inserito con l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 2.

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Parole così sostituite l.r. 28 marzo 2023, n. 14 , art. 4 , comma 3.

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Parole così sostituite con l.r. 19 maggio 2023, n. 23 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 27.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 30.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 31.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 33.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Lettera così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 34.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 36.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 37.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 38.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Parola così sostituita con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 39.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 40.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 41.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 42.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 43.

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Parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2023, n. 29 , art. 44.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.