Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9
Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti.
Bollettino Ufficiale n. 6, parte prima, del 27 febbraio 2008
Art. 8
- Revoca dei finanziamenti
1. I finanziamenti erogati ai sensi dell’articolo 6 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 9, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell’iniziativa per la quale il finanziamento è stato concesso;
b) destinazione dei finanziamenti per finalità diverse da quelle previste negli atti di cui all'articolo 6; (12)
c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.
2. In caso di realizzazione dell’iniziativa in modo difforme da quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 7, o di inosservanza delle previsioni della stessa, le associazioni sono escluse in tutto o in parte dall’accesso ai finanziamenti per l’anno successivo, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 9.
3. Nel caso in cui ad un’associazione dei consumatori e degli utenti siano revocati i finanziamenti nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), l’associazione medesima è cancellata dall’elenco regionale di cui all’articolo 4 e non potrà esservi riscritta prima di tre anni.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 32.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.