Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73
Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima, del 31 dicembre 2008
Art. 7
Promozione delle attività professionali
1. La Regione promuove le attività professionali favorendo la partecipazione dei professionisti per la rapida ed efficace attuazione delle politiche nazionali ed (17) europee.
2. La Regione mira a semplificare l’accesso dei cittadini e delle imprese ai fondi europei promuovendo la risoluzione delle eventuali controversie discendenti dall’attuazione delle politiche europee sia prevenendo la nascita del contenzioso attraverso il preventivo espletamento di specifiche procedure conciliative gratuite, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla risoluzione delle controversie attraverso l’utilizzo dell’arbitrato.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, presso la Giunta regionale, un'apposita sede per lo svolgimento dell’arbitrato e della conciliazione in relazione alle controversie discendenti dall’attuazione delle politiche europee tra soggetti od imprese richiedenti finanziamenti europei nelle quali l’amministrazione regionale o suoi soggetti dipendenti sono parte.
4. Le procedure conciliative e quelle arbitrali sono volontarie e non comportano oneri per l’amministrazione regionale.
5. Entro i sei mesi precedenti la fine del mandato (18), la Giunta regionale valuta l’impatto delle attività promozionali di cui al presente articolo e trasmette una relazione illustrativa al Consiglio regionale.
5 bis. La Regione garantisce, anche tramite gli ordini professionali, la massima pubblicità dell’esistenza del fondo di rotazione di cui all’articolo 9 e di ogni misura intrapresa per il sostegno dell’attività professionale per i giovani, donne ed aggregazioni di giovani professionisti. (19)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 9.
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Comma prima aggiunto con l.r. 7 febbraio 2017, n. 2 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 27 dicembre 2017, n. 78, art. 11 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.