Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 7
- Documentazione a corredo delle proposte di legge(2)
1. Le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa delle finalità generali, della relazione tecnico-normativa e della relazione tecnico-finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Non sono corredate della relazione tecnico-finanziaria le leggi di bilancio e relative leggi di variazione, le leggi di assestamento, le leggi di rendiconto (10).
3. La relazione tecnico-normativa indica l’eventuale avvenuta notifica della proposta alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni in materia di regime di aiuti alle imprese, di servizi nel mercato interno e di norme tecniche.
4. Le proposte di legge sono corredate, nei casi e nelle forme previsti dai regolamenti interni del Consiglio e della Giunta, di:
a) relazione sugli esiti dell’AIR;
b) scheda di legittimità;
c) scheda di fattibilità;
d) altri documenti idonei a fornire un più ampio quadro conoscitivo sulla proposta di legge e le sue finalità.
5. Per le proposte di legge di iniziativa consiliare e per la legge di manutenzione di cui all'articolo 13, la relazione illustrativa può sostituire la relazione tecnico-normativa.
6. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta possono dettare ulteriori specifiche disposizioni sui contenuti dei documenti di cui ai commi 1 e 4, sulla base delle intese di cui all’articolo 20.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.