Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 13
- Manutenzione della normativa (3)
1. Il Consiglio e la Giunta, nell’esercizio delle rispettive competenze, assicurano la costante manutenzione dell’ordinamento normativo regionale, in particolare per quanto attiene a:
a) la correzione di errori materiali o imprecisioni;
b) l’adeguamento dei rinvii interni ed esterni;
c) l’inserimento di contenuti divenuti obbligatori per disposizioni comunitarie, nazionali o regionali;
d) l’adeguamento a sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'uomo o della Corte costituzionale;
e) l'interpretazione autentica di disposizioni regionali.
2. Con un'unica legge o un unico regolamento possono essere disposti periodici interventi di manutenzione di una pluralità di disposizioni, rispettivamente, legislative o regolamentari, nel limite in cui ciò riguardi esclusivamente i casi di cui al comma 1 e limitati adeguamenti che non comportano innovazioni sostanziali della disciplina della materia.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.