Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55
Disposizioni in materia di qualità della normazione.
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
CAPO III
- Disposizioni di attuazione
Art. 20
- Strumenti attuativi
1. Il Consiglio e la Giunta, con uno o più atti adottati d’intesa, (7) definiscono regole sulla qualità normativa, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e in conformità alle regole stabilite di comune accordo fra le regioni e fra le regioni e lo Stato, e le forme e le modalità di collaborazione fra le strutture tecniche che presidiano la qualità normativa.
Art. 21
- Disposizioni transitorie
1. Il Consiglio e la Giunta adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.