Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
Art. 20
- Promozione dei prodotti dell’artigianato artistico e tradizionale toscano(36)
1. La Regione nel perseguire le finalità di cui all’articolo 18, opera per:
a) valorizzare le componenti territoriali e settoriali, favorendo lo sviluppo dell’innovazione e il coordinamento nelle politiche fattoriali per il comparto;
b) favorire l’introduzione di elementi di innovazione nel mondo dell’artigianato artistico e tradizionale;
c) favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali;
d) assicurare un ampio coinvolgimento delle imprese, singole o aggregate;
e) valorizzare la Toscana come luogo dell’artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.