Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 53
Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane. (2)
Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, del 29 ottobre 2008
CAPO IV
- Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese(10)
Art. 13
- Annotazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese(11)
1. Le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10, sono tenute a dichiarare il possesso dei requisiti ai fini dell’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Fanno eccezione le imprese di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), per le quali la dichiarazione è facoltativa.(12)
3. L’annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese come artigiana (14) è costitutiva ed è condizione:
a) per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane;
b) per l’adozione da parte dell’impresa, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione cui ricorrano riferimenti all’artigianato.
5. II possesso dei requisiti artigiani è attestato dall’annotazione nella sezione speciale artigiani, nell'ambito della certificazione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici "numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della l. 15 marzo 1997, n. 59"). (12)
6. In caso di invalidità, di morte o d’intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’annotazione come artigiana (14), anche in mancanza dei requisiti previsti, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.
8. Il funzionamento dell’ufficio di segreteria della CRAT è assicurato dall’ UNIONCAMERE Toscana ed è regolamentato da apposita convenzione tra la Regione ed UNIONCAMERE Toscana.
9. Le CCIAA mettono a disposizione della Regione a titolo gratuito i dati relativi alle imprese artigiane contenuti nella sezione speciale del registro delle imprese.(12)
Art. 14
- Comunicazione unica al registro delle imprese(15)
1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa artigiana, il titolare della stessa presenta alla CCIAA nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti, mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la rottamazione di autoveicoli). La dichiarazione determina l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese, con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione. (16)
4. La CCIAA dispone accertamenti e controlli con le modalità e i termini previsti per il registro delle imprese. (31)
6. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'impresa artigiana con le modalità previste dal regolamento regionale di cui all'articolo 26. (31)
7. Avverso il provvedimento di cancellazione (18) è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso davanti alla CRAT.
7 bis. Qualora, a seguito di accertamenti o verifiche ispettive emergano gli elementi per l’iscrizione alla gestione di cui all’articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari) e all’ articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), la CCIAA è tenuta ad iscrivere l’impresa nella sezione speciale del registro delle imprese con decorrenza immediata, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4, 6 e 7. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati per mancanza dei requisiti tecnico-professionali non pregiudicano l’obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell’attività.(19)
Art. 15
- Modifiche e cancellazioni
1. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a presentare alla CCIAA una dichiarazione, resa ai sensi del
d.p.r. 445/2000 , attestante le modificazioni intervenute nella partecipazione dei soci all’attività produttiva entro trenta giorni dall’avvenuta variazione. Tale dichiarazione non è richiesta in caso di recesso di socio con atto di cui è stata richiesta l’iscrizione al registro delle imprese.

2. L’impresa è tenuta a dichiarare, entro trenta giorni, i fatti che determinano la perdita dei requisiti per l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese. Non è richiesta la dichiarazione nel caso in cui venga richiesta contestualmente la cancellazione dal registro delle imprese o denunciata la cessazione dell'attività al repertorio economico amministrativo, purché i requisiti dell'annotazione siano venuti meno in conseguenza dello stesso fatto o evento.(20)
3. La dichiarazione di cui al comma 1 è assoggettata al controllo previsto dall’articolo 14, comma 4.
Art. 16
- Diritti di segreteria
Abrogato. (21)
Art. 17
- Sanzioni
1. Chiunque eserciti l’attività artigiana senza l'annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese (22) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.
2. Chiunque ometta o ritardi la comunicazione dell’avvenuta perdita dei requisiti artigiani è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 2.500,00.(23)
3. Chiunque ometta o ritardi (24) di comunicare le modificazioni nella partecipazione dei soci all’attività dell’impresa è punito con la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.000,00.
4. Chiunque presenti, ai fini dell’annotazione (25), modificazione o cancellazione, dichiarazioni non veritiere è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00, fatte salve le responsabilità penali previste dalla normativa vigente.
4 bis. Chiunque adotti, quale ditta o insegna o marchio, in violazione dell’articolo 7, comma 3, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato laddove manchi l’annotazione artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.500,00. (26)
5. Ferme restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l’accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alle CCIAA. (32)
6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis (30) sono irrogate dalla CCIAA territorialmente competente; la CCIAA provvede all’introito dei proventi delle stesse.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora abrogato con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Comma prima aggiunto con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 81, ed ora così sostituito con l.r. 28 novembre 2014, n. 72 , art. 27.
Articolo prima sostituito con l.r. 4 marzo 2016, n. 22 , art. 20, ed ora abrogato con l.r. 20 luglio 2020, n. 62, art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.