Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 17
- Sostituzione
1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.
2. Entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l’organo regionale competente provvede ad avviare il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione. La nomina o designazione del componente da sostituire è effettuata con le procedure di cui all’articolo 7, commi 7 e 8.(46)
2 bis. Qualora l’incarico cessato sia relativo a un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione. (47)
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, l'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.