Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 3
- Procedura delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio(29)
1. Le proposte per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio, presentate ai sensi dell’articolo 7, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine entro cui il Consiglio deve provvedere alla nomina o designazione, trasmette il relativo provvedimento al Presidente del Consiglio per l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio.
1 bis. Nei casi in cui la nomina debba prendere atto della designazione da parte di soggetti terzi e questa non pervenga nei termini utili per l’espressione del parere di cui al comma 1 del presente articolo, la commissione può esprimere il proprio parere su tutti i componenti dell’organo, fatta salva la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21, comma 6. (40)
2. La commissione consiliare competente può procedere, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, ad audizioni al fine di acquisire elementi utili alla valutazione della proposta.
3. Il Consiglio garantisce la rappresentanza delle minoranze con il sistema di elezione a voto limitato. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi, se non altrimenti deliberato dal Consiglio prima di procedere alla votazione.
4. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede al ballottaggio tra gli stessi ed è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.