Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 15
- Decadenza e revoca
1. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 10, procede alla dichiarazione di decadenza dell’interessato dall’incarico con provvedimento motivato.
2. L’organo che ha provveduto alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l’esistenza o la sopravvenienza di una delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse di cui agli articoli 11 e 12, invita l’interessato a rimuovere la situazione di incompatibilità o conflitto. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito, l’interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato.
3. La decadenza dall’incarico è altresì pronunciata:
a) nel caso di cui all’articolo 13, comma 2;
c) nel caso in cui si accerti che il nominato ha reso dichiarazioni mendaci nelle attestazioni di cui all’articolo 8, comma 1.
4. La revoca può essere disposta:
a) ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione;
b) ove la funzione affidata risulti espletata disattendendo le direttive dettate dalla Regione o in contrasto con esse.
5. La revoca è disposta, con provvedimento motivato, dallo stesso organo competente alla nomina o designazione. (11)
6. I provvedimenti di decadenza e di revoca vengono adottati a seguito di contraddittorio con l’interessato e vengono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente.(12)
7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17. (13)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.