Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 14
- Doveri inerenti il mandato
1. Nell’espletamento del proprio mandato i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge rappresentano la Regione e sono tenuti ad attenersi alle direttive impartite dall’organo che li ha nominati, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di legge. Nel caso di nomine effettuate dal Consiglio regionale, le direttive dello stesso Consiglio tengono conto del principio di rappresentanza delle minoranze sulla cui base sono stati nominati i soggetti alle quali esse sono dirette.
2. I soggetti nominati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all’organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull’attività svolta. Sono, altresì, tenuti a riferire sull’attività, ogni volta che ne sono richiesti dal Presidente del Consiglio, su iniziativa propria o di almeno tre presidenti di gruppo o di almeno un terzo dei componenti del Consiglio, o dal Presidente della Giunta.
3. Il nominato ha l’obbligo:
a) di astenersi dal prendere parte alle decisioni degli organi dei quali è componente, quando le stesse possano procurare, direttamente o indirettamente, vantaggi patrimoniali o di altro genere a sé medesimo, al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado;
b) di non adottare, rispetto ad obblighi derivanti dalla legge o da altra fonte del diritto, condotte omissive suscettibili di determinare i medesimi effetti di cui alla lettera a).
4. Durante l’espletamento del mandato l’interessato è tenuto a comunicare all’organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione, di incompatibilità, di conflitto di interesse o di sospensione di cui rispettivamente agli articoli 10, 11, 12 e 16.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 24 ottobre 2008 , n. 56 , art. 5, poi sostituita con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 8 , ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 7.
Lettera prima sostituita con l.r. 6 novembre 2012, n. 61 , art. 15, ed ora abrogata con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 10 .
Comma prima sostituito con l.r. 3 ottobre 2016, n. 66 , art. 4, poi sostituito con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 8 , ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021 n. 28, art. 6 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.