Menù di navigazione

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 29
- Prima attuazione dell'assetto organizzativo
1. Il personale regionale a tempo indeterminato assegnato alle strutture della direzione generale del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente legge entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa.
2. Il personale a tempo indeterminato appartenente al ruolo regionale assegnato ai gruppi consiliari ed alle strutture speciali di supporto agli organi di direzione politica, ed il personale precedentemente assegnato alla direzione generale del Consiglio regionale e posto in comando o in aspettativa di lungo periodo, entra a far parte del ruolo unico del personale dell’Assemblea legislativa, con conseguente adeguamento delle dotazioni organiche dell’Assemblea e dell’esecutivo regionali.
3. La dotazione organica del Consiglio regionale, articolata fra dirigenza e personale inquadrato nelle categorie contrattuali, è definita dall’Ufficio di presidenza entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il regolamento interno di cui all’articolo 13, comma 3, è approvato entro lo stesso termine di cui al comma 3 del presente articolo e definisce i tempi di attuazione degli adempimenti di cui alla presente legge.
5. Fino all’approvazione della dotazione organica e del regolamento interno di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 e degli adempimenti ivi previsti, prosegue la vigenza della struttura organizzativa in essere all’entrata in vigore della presente legge. Gli istituti definiti dalla contrattazione restano vigenti fino al rinnovo della contrattazione medesima.
6. L’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale definiscono, con uno o più protocolli di intesa, i rispettivi rapporti e le modalità operative conseguenti alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla gestione del personale, dei servizi, delle funzioni amministrative e ad ogni altro aspetto gestionale.
7. Fino all’adozione dell’atto o degli atti di cui al comma 6 e per quanto in esso od essi non specificamente regolato, le competenti strutture della Giunta regionale continuano ad esercitare tutte le funzioni amministrative e gestionali in essere.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 60.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 63.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 100.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.