Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 27 bis
1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità della struttura operativa e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.
2. Il segretario generale può, per specifiche esigenze di servizio, assegnare ad altra area con un incarico di livello corrispondente, il personale a tempo indeterminato del Consiglio regionale, sentiti il dipendente e i direttori di area interessati.
3. La mobilità del personale a tempo indeterminato dal Consiglio regionale alla Giunta regionale è disposta, sentiti il dipendente interessato il dirigente (45) e il direttore dell’area di appartenenza, dal segretario generale, d’intesa con il direttore generale della Giunta regionale.(46)
4. Il Consiglio regionale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla medesima categoria o qualifica corrispondente, in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell’amministrazione di appartenenza.
5. Il Consiglio regionale può consentire il trasferimento del proprio personale presso altre amministrazioni pubbliche.
6. Il personale del Consiglio regionale può essere comandato presso amministrazioni pubbliche per esigenze di servizio delle stesse. Gli oneri connessi al comando sono a carico dell’ente presso il quale il personale del Consiglio regionale funzionalmente opera.
7. Il comando di cui al comma 6, disposto previo assenso del dipendente, non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili, e può essere revocato solo mediante intesa in forma scritta tra gli enti o su richiesta motivata del dipendente.
8. Il Consiglio regionale può utilizzare personale comandato da altre pubbliche amministrazioni e in tal caso i relativi oneri finanziari sono posti a carico del bilancio regionale e ivi imputati secondo le intese fra Giunta regionale e Consiglio regionale di cui all’articolo 29, comma 6.
9. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può distaccare, anche a tempo parziale, il personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni. Il distacco è disposto d’intesa con l’amministrazione interessata e non può avere durata superiore a dodici mesi, eventualmente rinnovabili. Tale limite temporale non trova applicazione nel caso in cui il distacco sia previsto da apposita disposizione di legge.
10. Il Consiglio regionale, per specifiche esigenze organizzative, può utilizzare personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Gli oneri finanziari connessi al distacco sono a carico dell’ente di provenienza del personale distaccato.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.