Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 24
-Incarico di responsabilità di segretario generale
2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza.(60)
2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale (26) per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato (26) non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4. (6)
2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato (26) che conserva la responsabilità della propria struttura. (6)
2 quater. All'incaricato (26) di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.(6)
2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale. (6)
3. L’incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell’Ufficio di presidenza.
4. L’incarico di segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 (50). Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti. (62)
5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1. (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.(7)
5 bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature. (63)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.