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Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4

Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008

Art. 24
-Incarico di responsabilità di segretario generale
2. Il Segretario generale è nominato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, che viene effettuata entro sessanta giorni dalla prima seduta dell'Ufficio di presidenza.(60)

Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17.

2 bis. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, l’Ufficio di presidenza può attribuire l’incarico stesso ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale (26)

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 8.

per un periodo non superiore a novanta giorni. All'incaricato (26)

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 8.

non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete, oltre al trattamento economico in godimento, la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi del comma 4. (6)

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.

2 ter. Qualora il segretario generale debba essere assente per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a quattro mesi, l’Ufficio di presidenza può sospendere il rapporto e attribuire l’incarico relativo all’esercizio temporaneo delle funzioni di segretario generale ad un direttore di area o ad altro dirigente del Consiglio regionale a tempo indeterminato (26)

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 8.

che conserva la responsabilità della propria struttura. (6)

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.

2 quater. All'incaricato (26)

Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59, art. 8.

di cui al comma 2 ter non si applica la novazione del rapporto di lavoro e compete il trattamento di cui al comma 2 bis.(6)

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.

2 quinquies. L’incarico di cui al comma 2 ter cessa alla ripresa del rapporto con il segretario generale o, in caso di impossibilità di quest’ultimo, con la nomina di un nuovo segretario generale. (6)

Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.

3. L’incarico di segretario generale è attribuito con contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Il contratto è sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale ed individua le modalità di valutazione ed i casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche a seguito di revoca da parte dell’Ufficio di presidenza.
4. L’incarico di segretario generale ha carattere di esclusività, è a tempo pieno ed è compatibile con le sole attività di cui all’articolo 32 e all’articolo 33 bis, comma 2, della l.r. 1/2009 (50)

Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24. Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27, comma 1 della stessa legge.

. Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti. (62)

Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7.

5. Al segretario generale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, commi 3, 4 e 6 e all’articolo 15, commi 3, 4 e 5 della legge 8 gennaio 2009, n.1. (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), con l’attribuzione all’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale delle funzioni attribuite, da tali disposizioni, alla Giunta regionale o al Presidente della Giunta regionale.(7)

Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1, art. 64.

5 bis. Fermo quanto previsto dal comma 5, il segretario generale può essere scelto anche tra soggetti che abbiano acquisito esperienze, di durata almeno quinquennale, nei settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature. (63)

Comma aggiunto con l.r. 2 novembre 2021, n. 39, art. 1.


Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 13 marzo 2008, n. 14 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 60.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 63.

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Comma inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Comma così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 64.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 65.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 66.

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Articolo inserito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 68.

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Articolo inserito con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 100.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Comma aggiunto con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 2.

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Comma inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Lettera così sostituita con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.1 dicembre 2010, n. 59 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 71.

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Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 4 luglio 2014, n. 36 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 2.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Comma inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 3.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parola inserita con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 6.

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Parole inserite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Parole così sostituite con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r.23 dicembre 2014, n. 82 , art. 8.

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Comma abrogato con l.r. 7 gennaio 2015, n. 1 , art. 32.

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Articolo inserito con l.r.28 dicembre 2015, n. 82 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.

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Comma così sostituito con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 25 .

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Articolo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 21 luglio 2020, n. 63, art. 17 .

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Periodo così sostituito con l.r. 13 luglio 2021, n. 22, art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.