Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 18
-Segretario generale
1. Il segretario generale dirige il segretariato generale, ne definisce gli indirizzi generali ed attribuisce alle direzioni di area ed alle strutture alle sue dirette dipendenze gli obiettivi strategici indicati dall'Ufficio di presidenza; assicura l’unitarietà dell’azione tecnico-amministrativa.
2. Il segretario generale esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) assiste il Presidente, l’Ufficio di presidenza, il Consiglio regionale e i gruppi consiliari nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali;
b) controlla l’attività del segretariato e può assumere la diretta trattazione di singole questioni, in caso di inerzia della struttura competente o di mancata osservanza delle direttive espresse dagli organi di indirizzo politico; (42)
c) assegna, sentito il comitato di direzione, le risorse di personale e finanziarie alle direzioni di area e alle articolazioni organizzative alle dirette dipendenze;
d) coordina le direzioni di area e le strutture dirigenziali (43) e risolve i conflitti di competenza tra le stesse;
e) rappresenta il segretariato generale nei rapporti con le strutture della Giunta regionale;
f) nomina i direttori di area;
g) costituisce, modifica, sopprime le strutture dirigenziali e le posizioni organizzative interne alle direzioni di area e nomina i relativi responsabili, su proposta dei direttori di area;(20)
h) costituisce, modifica, sopprime i settori e le posizioni individuali esterne alle direzione di area e nomina i relativi responsabili, nei confronti dei quali esercita le funzioni di valutazione;
i) esercita le funzioni di valutazione nei confronti dei direttori di area, sulla base dei risultati conseguiti, misurati in termini quantitativi e qualitativi. (20)
j) esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei direttori di area, dei dirigenti e del personale non dirigenziale posti a suo diretto riferimento nonché dei responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale e trasmette all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari gli atti relativi a violazioni che comportano, ai sensi della normativa vigente, sanzioni più gravi di quelle di sua competenza, fermo restando che al personale delle suddette strutture di supporto agli organismi politici ed ai gruppi del Consiglio regionale si applicano le disposizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 53, comma 6 bis, ed all’articolo 57, comma 2 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). (3)
j bis) esercita le competenze delegate dall’Ufficio di presidenza in materia di protezione dei dati personali per i trattamenti relativi alle competenze attribuite ad esso medesimo e alla struttura posta a suo diretto riferimento. (52)
3. Il segretario generale in caso di assenza temporanea inferiore a sessanta giorni è sostituito da un direttore di area da lui designato. In caso di assenza o impedimento del direttore di area, il segretario generale è sostituito da un altro dirigente del segretariato generale, da lui designato.
4. L’Ufficio di presidenza individua tra i direttori di area o tra i dirigenti (43) l’incaricato per le sostituzioni in caso di assenza e impedimento del segretario generale superiore a sessanta giorni e fino ad un massimo di centottanta giorni; all’incaricato spetta oltre al trattamento economico in godimento la differenza tra tale trattamento e quello spettante ai sensi dell’articolo 24, comma 4.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.