Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale.
Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima, del 13 febbraio 2008
Art. 13
- Principi di funzionamento
1. L’esercizio delle competenze funzionali ed organizzative attinenti alla struttura consiliare avviene autonomamente per le materie direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale, tra le quali sono comprese:
a) definizione dell’organizzazione del lavoro e dei profili professionali;
b) acquisizione, selezione, sviluppo e formazione delle risorse umane per i profili professionali specificamente attinenti alle funzioni consiliari;
c) definizione dei criteri per la programmazione delle attività;
d) definizione e gestione degli istituti relativi alla produttività ed alla valutazione dei dirigenti e del personale;
e) relazioni sindacali.
2. L'esercizio delle competenze amministrative di carattere gestionale, non direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali, può essere svolto mediante gli uffici della Giunta regionale, sulla base di atti di intesa che definiscono modi e tempi dei servizi da assicurare al Consiglio regionale, o mediante altri enti regionali, tramite convenzioni con essi. L’esecuzione degli atti di intesa con il Consiglio regionale è dovere d’ufficio per le strutture della Giunta regionale e il loro mancato o ritardato adempimento costituisce violazione delle prerogative statutarie riconosciute all’Assemblea legislativa regionale. (35)
2 bis. Il Consiglio regionale, può stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), per la gestione in comune di servizi ed attività nuovi o comunque non già assicurati dal personale del Consiglio stesso.(2)
2 ter. La convenzione, redatta in forma scritta a pena di nullità, stabilisce il servizio o l’attività da svolgere in forma associata e indica espressamente l’oggetto, la durata, le modalità dello svolgimento del servizio o dell’attività, i reciproci obblighi, gli oneri finanziari, le risorse strumentali ed eventualmente il personale da distaccare da parte di ciascuna amministrazione.(2)
2 quater. L’Ufficio di presidenza, nell’ambito della somma annuale stanziata nel competente capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale, e nei limiti disposti dalla normativa vigente, (36) può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazioni libero professionali ad esperti e professionisti di idonee e comprovate esperienze rispetto all’incarico da ricoprire, in particolare per le finalità di cui all’articolo 4, comma 3, ed all’articolo 15 ter, commi 3 e 4, e per il supporto scientifico alle iniziative ed alle attività istituzionali del Consiglio regionale. (17)
2 quinquies. Le modalità di conferimento degli incarichi di cui al comma 2 quater, di impegno delle relative spese ed i criteri per la scelta degli esperti e dei professionisti, sono disciplinate con deliberazione dell’Ufficio di presidenza. (17)
3. Il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, approva il regolamento interno di organizzazione (18) che disciplina l’esercizio delle competenze di cui al comma 1, fatta salva la disciplina contrattuale degli istituti.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 61 ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 5.
Lettera prima sostituita con l.r. 8 gennaio 2009, n. 1 , art. 62, ed ora così sostituita con l.r. 1 dicembre 2010, n. 59 , art. 9.
Parole così sostituite con l.r. 2 novembre 2017, n. 64, art. 24 . Per l'applicazione di questa disposizione vedi l'articolo 27 , comma 1 della stessa legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.