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Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008

Art. 5
- Registro regionale
1. Per la definizione di un quadro di riferimento complessivo sul numero e sulla distribuzione territoriale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, è istituito presso la competente struttura della Giunta regionale apposito registro regionale, da utilizzare e gestire ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l. 218/2003. (4)

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 4.

1 bis. L’iscrizione al registro di cui al comma 1, è subordinata al possesso dell’autorizzazione di cui all’articolo 2.(5)

Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 4.

2. Le province, nel rispetto degli standard tecnologici e informativi regionali, inviano ogni centottanta giorni alla Regione l’elenco delle nuove imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 1

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.