Menù di navigazione

Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008

Art. 2
- Funzioni delle province
1. Le province esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al Sito esternodecreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE), nonché della dotazione di idonee soluzioni tecniche per la rimessa del parco autobus;
b) sospensione e revoca dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 8 e 9;
c) verifiche sulla permanenza dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 395/2000, da esercitarsi ogni tre anni e in tutti i casi in cui ciò sia ritenuto opportuno.(1)

Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22, art. 1


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 maggio 2009, n. 22 , art. 5.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.