Legge regionale 16 giugno 2008, n. 36
Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 25 giugno 2008
Art. 8
- Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente
1. La provincia applica la sanzione della sospensione dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio autobus con conducente quando l’impresa commette nel corso di un anno:
a) violazione dell’articolo 179, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada): la sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;
b) violazione dell’articolo 6 della l. 218/2003 : la sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni sulla base del numero di violazioni sanzionate nel corso dell’anno; il numero minimo delle violazioni da prendere a riferimento è di quattro per le imprese con un numero di autobus disponibili da uno a cinque. Tale numero di violazioni aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino ad un massimo di dieci violazioni;
c) violazione dell’articolo 3 comma 1 della presente legge: la sospensione è stabilita in misura pari ad un terzo dei giorni di ritardo con cui viene effettuata la comunicazione della variazione. Oltre i trenta giorni di ritardo la sospensione è stabilita nella misura fissa di venti giorni.
2. Le violazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono comunicate dall’autorità che le ha accertate alla provincia che ha rilasciato l’autorizzazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.