Legge regionale 4 giugno 2008, n. 34
Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia.
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, dell' 11 giugno 2008
Art. 4
- Ineleggibilità, incompatibilità, conflitto di interesse e decadenza (25)
1. Ai componenti del Collegio si applicano, oltre alle cause di incompatibilità previste dal presente articolo, le disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse, nonché le limitazioni per l’esercizio degli incarichi, stabilite dalla legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. (33)
1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo. (16)
1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. (17)
1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all’astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l’obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio. (18)
2. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute dell’organo per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Spetta al Collegio l’accertamento delle cause di incompatibilità, impedimento permanente, conflitto di interesse e decadenza dei propri componenti secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento interno del Collegio di cui all’articolo 15. (27)
Note del Redattore:
Articolo aggiunto con l.r. 25 marzo 2015, n. 34 , art. 4. Le modifiche introdotte sono diventate efficaci con l'entrata in vigore della legge regionale statutaria 16 giugno 2015, n. 55 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.